Concorsi scuola, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto contenente le nuove regole per i candidati con DSA.
Concorsi scuola, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio (Dipartimento Funzione Pubblica) riguardante le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento. Vediamo quali sono le novità a questo proposito.
Concorsi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto con nuove regole per i candidati con DSA
L’articolo 1 sottolinea le finalità del Decreto firmato dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ovvero quella di individuare, ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, di seguito denominate «amministrazioni», a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
Articolo 2 – Individuazione di candidati con DSA ai concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, citta’ metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali
Le amministrazioni prevedono, nei bandi di concorso, adeguate misure per assicurare a tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei bandi.
Ai fini di cui al presente articolo e per consentire all’amministrazione interessata di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo indicato all’interno del bando di concorso entro il termine ivi stabilito.
L’adozione delle misure di cui al comma 1 sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal presente decreto
Articolo 3 – prove sostitutive
La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte.
Articolo 4 – strumenti compensativi
Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti:
- programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
- programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
- la calcolatrice, nei casi di discalculia;
- ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice.
Articolo 5 – Prolungamento dei tempi stabiliti per le prove
I tempi aggiuntivi concessi ai candidati di cui all’art. 2, comma 2, non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
Articolo 6 – Invarianza finanziaria
Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
da scuolainforma