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Insegnante con titoli falsi, scuola chiede risarcimento per danno all’immagine. Sentenza

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Preparazione concorso DSGA - Master Mondo Scuola Il Management nellascuola pubblica interculturale il dsga - orizzonte docenti - columbus academy - miurLa questione sottoposta all’esame del Collegio della Corte dei Conti che si pronuncia con sentenza 1018/2021 attiene alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine patito dal MIUR ovvero dai singoli istituti scolastici, presentata dalla Procura nei confronti dei convenuti sopra generalizzati, per effetto dell’indebita percezione di emolumenti per incarichi di insegnamento presso vari istituti, asseritamente conseguiti mediante l’esibizione di titoli falsi

Il diritto al risarcimento danni si prescrive in cinque anni

Giova rammentare in linea generale che l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.Tale disposizione deve essere, necessariamente, declinata con quanto previsto dall’art. 2935 c.c., a mente del quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, che è ovviamente applicabile anche alla prescrizione dell’azione risarcitoria erariale.

Da quando decorre la prescrizione?

Alla luce di tali disposizioni, la giurisprudenza della Corte dei conti con orientamento consolidato ha da tempo affermato, sulla base anche degli arresti della Cassazione, che il termine di esordio della prescrizione deve individuarsi “….nella percepibilità e conoscibilità obiettiva del danno da parte del danneggiato…, mentre [ha]… fatto riferimento, per individuare tale decorrenza, al momento della “conoscenza” effettiva del danno nei casi in cui cause giuridiche ne abbiano impedito la conoscibilità obiettiva” (Sez. III App., sent. n. 14/2020), precisando che a tal fine, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre (anche) un evento dannoso avente i caratteri della concretezza, dell’attualità e della conoscibilità obiettiva da parte della Pubblica Amministrazione.

Si è quindi ribadito il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione deve collocarsi al momento della “conoscibilità oggettiva” del fatto dannoso da parte del creditore, restando salvo l’altro principio della “conoscenza effettiva”, laddove ci si trovi al cospetto di un occultamento doloso, che, in quanto tale, abbisogna di più approfondite e mirate attività al fine dell’emersione dei fatti.

In considerazione di quanto detto, il dies a quo della prescrizione deve essere individuato soltanto nel momento in cui il creditore sia nelle condizioni di avere conoscenza giuridica dei fatti dannosi che lo riguardano, facendo uso del criterio dell’ordinaria diligenza, a cui consegue l’interesse alla tutela del diritto al risarcimento, potendo la prescrizione decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Il reato di di abuso d’ufficio, di truffa e il risarcimento danno all’immagine

Il reato di truffa (art. 640 cp) non rientra, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte, nei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblicazione, previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.Per completezza, ritiene il Collegio che siano del tutto prive di fondamento le argomentazioni del Pubblico Ministero illustrate in sede di discussione, in merito alla sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno all’immagine, sul presupposto, tra l’altro, che il reato di truffa sarebbe stato contestato in quanto più grave del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), compreso tra i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale. Al riguardo, va evidenziato che la fattispecie criminosa contestata ai convenuti è consistita nell’aver posto in essere raggiri ed artifizi, ovvero l’utilizzo di un titolo falso, per conseguire un’utilità, quale l’ottenimento di un incarico retribuito. Trattasi dunque di condotta posta in essere dai convenuti senza rivestire la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, condizione necessaria per poter configurare la fattispecie penale di abuso d’ufficio.

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