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Concorso straordinario, graduatorie approvate dopo il 31 agosto: novità dalla LdB

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Preparazione concorso DSGA - Master Mondo Scuola Il Management nellascuola pubblica interculturale il dsga - orizzonte docenti - columbus academy - miurConcorso straordinario, nel maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2022 prevista una salvaguardia per i docenti vincitori o idonei.

Concorso straordinario docenti, il testo della Legge di Bilancio approvato la scorsa settimana in Senato prevede anche una particolare disposizione a favore dei docenti vincitori o idonei del concorso straordinario nel caso in cui le graduatorie di merito siano state approvate oltre il 31 agosto ma entro lo scorso 30 novembre 2021.

Concorso straordinario, nel maxiemendamento alla LdB salvaguardia per i docenti vincitori o idonei

Al comma 958 del maxiemendamento presentato dal governo alla Legge di Bilancio 2022 si legge quanto segue:

‘Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, all’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

“9. ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinali sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021′.

La relazione tecnica al maxiemendamento illustra in dettaglio la suddetta disposizione. Qui, infatti, si legge:

‘La disposizione mira a tutelare i vincitori del concorso straordinario ricompresi in graduatorie che sono state pubblicate successivamente alla data utile per l’immissione in ruolo a.s. 2021/2022. A loro tutela, pertanto, si dispone, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le previsioni del comma 4 dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73/2021 l’immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria sia avvenuta dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.

La disposizione concerne le immissioni in ruolo sui posti comuni e di sostegno rimasti vacanti dopo le operazioni di cui al comma 4 dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73/2021 e pertanto già presenti in organico e finanziariamente coperti. Al riguardo, anche il comma 4 del citato articolo 59 si riferisce esclusivamente ai “posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili” che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi del comma 1, 2 e 3 del medesimo articolo.

Trattandosi di posti rimasti vacanti dopo le operazioni di cui al comma 4, e conseguentemente dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, la disposizione in esame potrà pertanto essere attuata nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’art. 39, della Legge n. 449/1997. La disposizione, dunque, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le immissioni in ruolo sono attuate sui posti vacanti e disponibili in organico; inoltre, per le assunzioni, risulta espressamente prevista una decorrenza giuridica ed economica corrispondente all’effettiva immissione in ruolo (ovvero dal 1 settembre 2022)’.

Pertanto, si procederà alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2022, limitatamente per quelle classi di concorso le cui graduatorie sono state approvate dopo il 31 agosto ma entro il 30 novembre e solamente per i posti residui dopo le immissioni in ruolo da prima fascia GPS.

da scuolainforma –

diplomati ITP, laurea e 24 cfu

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