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Obbligo vaccinale docenti e Ata, ecco per chi non sarà avviata la verifica. Nuova nota del Ministero dell’Istruzione [NOTA]

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Preparazione concorso DSGA - Master Mondo Scuola Il Management nellascuola pubblica interculturale il dsga - orizzonte docenti - columbus academy - miurNuova circolare del Ministero dell’Istruzione in merito all’obbligo vaccinale con ulteriori indicazioni alle scuole.

Con nota – parere del 17 dicembre 2021 il Ministero ha precisato che l’obbligo vaccinale introdotto dal decreto ministeriale 172/2021 interessa anche il personale assente per legittimi motivi, con alcune eccezioni.

Per i tecnici ministeriali, le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola.

Si tratta – scrive il Ministero – dei motivi di assistenza e/o di cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note.

Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

La nota del 20 dicembre 2021

Ecco quali sono le assenze che (indicate dalle tre note del Ministero rispettivamente del 7 dicembre, 17 dicembre e 20 dicembre 2021) per le quali non è previsto che il Dirigente Scolastico metta in atto le procedure di verifica.

Nota del 7 dicembre 2021:

il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale

Nota del 17 dicembre 2021 

  • collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare
  • condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

Nota del 20 dicembre 2021 

  • nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola. motivi di assistenza e/o cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note
  • Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

Obbligo vaccinale a scuola dal 15 dicembre 2021

È previsto dal DL 172/2021, in vigore dal 27 novembre 2021, attualmente in fase di conversione in  Legge in Parlamento e dunque ancora suscettibile di modifiche.

Riguarda il personale scolastico

  • del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE [PDF]

È stato introdotto a partire dal 15 dicembre 2021 dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha modificato l’art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.

L’obbligo vaccinale riguarda – lo ricordiamo – sia il ciclo vaccinale primario sia la cosiddetta “dose di richiamo”“da adempiersi […] entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021″

L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

PS. Poiché si tratta di situazioni complesse e delicate, passibili anche di modifiche dell’ultimo minuto, consigliamo di assumere qualsiasi decisione dopo aver consultato i riferimenti sindacali e medici del territorio.

da orizzontescuola –

diplomati ITP, laurea e 24 cfu

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