da scuolainforma – Anno di prova e formazione docenti assunti da concorsi semplificati, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto N. 310 avente come oggetto ‘Attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l’osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell’ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell’articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106’.
Decreto N. 310 del Ministero dell’Istruzione su anno di formazione e prova docenti assunti da concorsi semplificati
All’articolo 2 del Decreto viene ricordato come il personale docente, assunto in esito alle procedure di cui all’articolo 59, comma 10 del decreto legge n. 73 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, debba effettuare il periodo di formazione e di prova:
a) al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
b) in caso di richiesta di proroga del periodo di formazione e prova o di impossibilità a completarlo negli anni precedenti.
In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova
Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico,di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Criteri per la verifica degli standard professionali del personale docente in periodo di formazione e di prova
Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare il possesso degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:
a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente;
e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettere a) e c), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano triennale dell’offerta formativa, del rapporto di autovalutazione (RAV) e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14.
La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell’offerta formativa.
Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.
Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), costituiscono parametri di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il regolamento dell’istituzione scolastica. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera e), si rinvia a quanto disposto all’articolo 5.
L’articolo 5 del Decreto riguarda il Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi, l’articolo 6 delle Attività formative. I successivi articoli si occupano delle seguenti tematiche:
- Articolo 8 – Laboratori formativi
- Articolo 9 – Peer to peer – formazione tra pari e verifica in itinere
- Articolo 10 – Formazione on-line
- Articolo 11 – Portfolio professionale
- Articolo 12 – Docente tutor
- Articolo 13 – Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova
- Articolo 14 – Valutazione del periodo di formazione e di prova
- Articolo 15 – Compiti dei diversi soggetti istituzionali
Qui sotto potrete consultare il testo integrale del Decreto ministeriale.