da scuolainforma – Permessi retribuiti per la formazione: sono un diritto. Quanti sono e a quali docenti spettano? La normativa.
La normativa sui permessi legati alla formazione del docente è contenuta nell’art.64, comma 5-7 del CCNL scuola 2006/2009. Il permesso retribuito per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione, è un diritto. Vediamo la normativa e a chi si applica.
Permessi per formazione docenti: la normativa
Cosa dice la normativa in merito ai permessi concessi ai docenti che partecipano ad attività formative? Quanti sono i giorni di permesso a cui hanno diritto? All’art.64, comma 5 del CCNL scuola 2006/2009 si legge:
“Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.“
Il comma 7 specifica pure che le stesse opportunità (fruizione dei 5 giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro), devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Non è possibile cumularli con quelli previsti dal comma 5.
Tutti i docenti, di ruolo e precari, appartenenti a qualsiasi grado di scuola, possono usufruire dei permessi. Il comma 5 sopra riportato, non fa distinzione nel concedere il diritto dei permessi fra contratti di diversa durata (tempo determinato o indeterminato). E nemmeno fra gradi diversi di scuola. Quindi, anche al supplente fino al termine delle attività didattiche, spetta il diritto di fruire del permesso retribuito per la formazione.