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Formazione, quali docenti hanno diritto ai permessi retribuiti?

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Preparazione concorso DSGA - Master Mondo Scuola Il Management nellascuola pubblica interculturale il dsga - orizzonte docenti - columbus academy - miurda scuolainforma – Permessi retribuiti per la formazione: sono un diritto. Quanti sono e a quali docenti spettano? La normativa.

La normativa sui permessi legati alla formazione del docente è contenuta nell’art.64, comma 5-7 del CCNL scuola 2006/2009. Il permesso retribuito per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione, è un diritto. Vediamo la normativa e a chi si applica.

Permessi per formazione docenti: la normativa

Cosa dice la normativa in merito ai permessi concessi ai docenti che partecipano ad attività formative? Quanti sono i giorni di permesso a cui hanno diritto? All’art.64, comma 5 del CCNL scuola 2006/2009 si legge:

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

Il comma 6 aggiunge che il dirigente deve assicurare, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.

Il comma 7 specifica pure che le stesse opportunità (fruizione dei 5 giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro), devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Non è possibile cumularli con quelli previsti dal comma 5.

Quali docenti possono usufruire dei permessi?

Tutti i docenti, di ruolo e precari, appartenenti a qualsiasi grado di scuola, possono usufruire dei permessi. Il comma 5 sopra riportato, non fa distinzione nel concedere il diritto dei permessi fra contratti di diversa durata (tempo determinato o indeterminato). E nemmeno fra gradi diversi di scuola. Quindi, anche al supplente fino al termine delle attività didattiche, spetta il diritto di fruire del permesso retribuito per la formazione.

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