da La Tecnica della Scuola Di Lara La Gatta Il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
A dirlo è la Ragioneria Generale dello Stato che con circolare del 2 dicembre prende atto dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e fornisce indicazioni aggiornate alle Ragionerie Territoriali.
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In particolare, la RGS richiama le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti.
Secondo la Suprema Corte, l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.
La Corte di Conti ha recentemente aggiunto che il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del
personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti
dalla legge.
Ne consegue che per il diritto alla ricostruzione di carriera non vale la prescrizione di dieci anni. Pertanto, le Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile.
Tuttavia, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale