La responsabilità per l’inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.
La normativa
- L’art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.
Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica
Ai sensi dell’art. 2047 C.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
L’esercizio della vigilanza nella norma e nella giurisprudenza
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., – come si legge nell’eccellente direttiva predisposta dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola (CS) la professoressa Ersilia Siciliano – l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.
Gli obblighi del docente di tipo contrattuale e civilistico
Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l’art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007,dispone che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Durante l’esercizio delle attività didattiche – si legge nell’eccellente direttiva dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola (CS) guidato dalla professoressa Ersilia Siciliano – il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell’insegnante dall’aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).
L’insegnante che deve assentarsi dalla classe
Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).
Il collaboratore scolastico didattiche – continua la direttiva dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola (CS) – è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.
Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev’essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio e, considerata l’emergenza sanitaria, possibilmente, in modalità telematica.
Il maggior controllo possibile
Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.
Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula
Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno “compiti d’accoglienza e di sorveglianza” nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell’accesso all’edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.
Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno – continua la direttiva (che alleghiamo) dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola (CS) -vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all’entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).
L’emergenza sanitaria
Considerata l’emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare assembramenti, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell’ingresso nell’edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento dell’aula.
Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.
Vietato l’accesso delle persone estranee
È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l’accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L’accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.
I genitori non possono accedere ai locali scolastici
Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all’ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi. Considerato lo stato emergenziale, non è consentito soddisfare richieste dei genitori durante
l’orario scolastico relative a eventuali consegne di materiale, merende e quant’altro. Gli alunni devono venire a scuola provvisti di tutto l’occorrente.
L’eventuale accesso – precisa la direttiva dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola (CS) -deve essere effettuato secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente e dal protocollo di sicurezza di istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione dell’ infezione da nuovo coronavirus(SARS-COV-2).I collaboratori scolastici, pertanto, devono esercitare un’attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici onde arrecare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.
Il cambio di turno degli insegnanti
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
I collaboratori scolastici, all’inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, allo stesso tempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.
Disposizioni comuni
Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l’ingresso a scuola.
I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale – continua la direttiva dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola (CS) -non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l’orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l’ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario. È prevista la retribuzione aggiuntiva, qualora la prestazione professionale dovesse essere effettuata oltre l’orario di servizio. Se la famiglia non provvederà ad avvisare gli operatori scolastici, trascorso un congruo periodo di attesa, il personale scolastico avviserà le forze dell’ordine che provvederanno a riaccompagnare il minore a casa.
Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell’aula.
I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva.
Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva.
Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell’ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell’aula.
Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.
Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione
La vigilanza sugli alunni durante l’intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario. Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il distanziamento tra le persone e il rispetto delle regole di convivenza civile. Onde evitare possibili assembramenti, il personale docente agevolerà l’uscita degli alunni dalla classe, per fruire dei servizi igienici, durante le ore di attività didattica. Durante l’intervallo/ricreazione il personale docente avrà cura di evitare che più alunni, contemporaneamente, si rechino ai servizi igienici. I collaboratori scolastici eserciteranno un’attenta vigilanza affinché gli alunni rispettino la segnaletica posta in prossimità dei servizi igienici evitando assembramenti e garantendo l’osservanza delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2).
Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica
Nell’intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane – continua la direttiva dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola (CS) – la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell’ora. Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente.
Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane
Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l’inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale/,possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio ed eventualmente a docenti appositamente incaricati.
La presenza degli alunni che permangono a scuola sarà annotata su un apposito registro gestito dai collaboratori scolastici o dal personale docente.
Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio
L’uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.
I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all’interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento e nel rispetto delle regole comportamentali.
In particolare, durante le attività che prevedono l’utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l’accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente.
Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica/Scienze Motorie e Sportive
Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l’obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell’insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l’aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L’eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l’idoneità all’Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute.
Gli esoneri per motivi di salute o personale
Il Capo d’Istituto – continua la direttiva dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola (CS) – in ottemperanza all’art. 3 della sopra citata legge, potrebbe concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l’alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico l’esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall’attività di Educazione Fisica. Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy n.675/96, il Medico non potrà comunicare al Capo d’Istituto le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l’esenzione dall’insegnamento dell’Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.
Attività motorie: il rispetto delle norme sanitarie
In considerazione del permanere dell’emergenza sanitaria, le attività motorie saranno effettuate nel rispetto delle indicazioni del Piano Scuola a.s. 2021/2022: “Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti,salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso,è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.”
Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle attività
Il personale docente, in servizio durante l’ultima ora, predisporrà gli alunni in fila, nel rispetto delle misure di distanziamento e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell’edificio.
In prossimità della porta di uscita dell’edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.
Durante le operazioni di uscita dai cortili e dalle aree esterne, si raccomanda il rispetto delle regole per evitare assembramenti.
I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non intrattenersi nella aree esterne degli edifici.
Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione – continua la direttiva dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola (CS) diretto con una particolare competenza manageriale e gestionale dalla professoressa Ersilia Siciliano – dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.
In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. La partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti e previa specifica delibera del consiglio d’istituto. Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l’autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato. I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni.
Istruzioni operative per l’uscita anticipata degli alunni
Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d’identità.
DIRETTIVA-SULLA-VIGILANZA-DEGLI-ALUNNI
da orizzontescuola.it