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Congedo emergenziale: quando e come può essere utilizzato. Tutto quello che c’è da sapere

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Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

· alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
· alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
· alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo emergenziale è sottoposto alle stesse regole che disciplinano il congedo parentale ordinario. In sostanza, dunque,  è necessario procedere alla riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, computo dei giorni festivi, del sabato e della domenica cadenti nel periodo richiesto, ecc.

I genitori che, dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 fino al 21 ottobre 2021, hanno fruito di eventuali periodi di congedo parentale ordinario, durante i periodi di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, possono richiedere, con specifica istanza, la conversione dei suddetti periodi di assenza nel congedo emergenziale di cui trattasi, retribuito al 50%, senza che gli stessi periodi siano computati o indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

Il genitore dipendente non può fruire del congedo nei giorni in cui l’altro genitore si trovi in una delle seguenti condizioni:

università telematica· fruisce della stessa tipologia di congedo o di altro congedo;
· non svolge alcuna attività lavorativa;
· è sospeso dal lavoro.

Il dipendente interessato alla fruizione del congedo emergenziale deve presentare apposita istanza, utilizzando esclusivamente la specifica modulistica in cui dichiara la sussistenza dei presupposti necessari. Alla richiesta, quale documentazione giustificativa deve essere allegata:

· in caso di infezione da SARS-CoV-2, il certificato del medico di assistenza primaria o del pediatra di libera scelta, attestante tale patologia e la durata del periodo di malattia del figlio;
· in caso di quarantena, il provvedimento con cui il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente ha disposto la quarantena obbligatoria, con data di inizio e di fine del periodo prescritto; al termine del periodo di isolamento il dipendente deve produrre il certificato di guarigione o di mancata positività al virus del figlio, rilasciato dal suddetto Dipartimento della ASL o dal medico di assistenza primaria o dal pediatra di libera scelta;
· in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio disabile grave, il provvedimento adottato a livello nazionale, locale o di struttura.

da tuttoscuola

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