da OrizzonteScuola Il governo spinge la campagna sulla terza dose del vaccino anti-Covid per evitare un nuovo aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, visto anche il rialzo del numero dei contagi.
Per chi non si vaccina cosa accade?
Previsto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico e le forze dell’ordine.
Come sostiene l’articolo 2 comma 3 del decreto super green pass, l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Poi si legge: “Nei casi in cui non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″.
“In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al terzo e quarto periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato”.
DECRETO GREEN PASS [PDF]
Ecco tutte le misure del decreto Super Green Pass
Introdotto dal 6 dicembre il green pass “rafforzato”: si ottiene solo con vaccinazione o guarigione; la validità del green pass “rafforzato” scende da 12 a 9 mesi;
dal 6 dicembre al 15 gennaio valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate;
il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;
l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”,
ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non possiede il “green pass rafforzato”,
vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15 dicembre;
richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15 dicembre;
rafforzamento sistema dei controlli: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.
Norme che non sono cambiate:
la mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti; restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.