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Le 25 ore di formazione sull’inclusione sono orario di servizio

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progetto giovani 4.0 certificazione ingleseda gildavenezia – l modello di richiesta di chiarimenti al Dirigente scolastico. Per tutti i provvedimenti, seppur a volte contraddittori e superficiali, vale il principio ineludibile della contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro (art.40, dlgs 165/2001 ). Perciò se la formazione è obbligatoria deve rientrare nelle attività di servizio. Attendiamo una risposta dai Dirigenti scolastici.

L’USR per il Veneto ha inviato alle scuola la nota prot. n 19750 del 28.10 2021 con cui sollecita i docenti ad iscriversi al corso di Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 .

Precisiamo subito il corso previsto dal D.M 188/2021 è considerato a tutti gli effetti  quale intervento di «formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità» con un impegno complessivo pari a 25 ore.
Peraltro va chiarito anche che la Legge 107/2015 al comma 124 prevedeva la formazione dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale, secondo il piano di formazione coerente con il PTOF della scuola. Ovvero stabilisce che tutti  i progetti formativi devono rientrare nel “Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione” dell’Istituto deliberato dal Collegio dei Docenti.

E’ tuttavia altrettanto consolidata la giurisprudenza in materia che stabilisce come la formazione obbligatoria vada sempre collocata in orario di servizio: dopo svariate sentenze dei Tribunali italiani è giunta recentemente anche la recente sentenza della Corte di Giustizia UE C-909/19 del 28.10.2021.diplomati ITP, laurea e 24 cfu

La percezione di tale contradditorietà è stata percepita anche dalla stesso Ministro Bianchi che con Nota MI n. 27622 del 6.9.2021 scrive che «il personale docente, per l’a.s. 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, per complessive 25 ore annuali».

Ma le attività funzionali all’insegnamento sono altresì costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Esse comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi (art. 29 CCNL/2007).

Quindi vige ancora il principio ineludibile per cui è la contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro. (art.40, dlgs 165/2001 ). Pertanto la formazione è obbligatoria ma deve rientrare nelle attività di servizio – fino a 40 ore – previste per le attività funzionali delle riunioni collegio docenti (CCNL/2007). Qualora si dovessero sforare le 40 ore queste andranno remunerate.

In sintesi:

  1. La formazione sull’inclusione di 25 ore è obbligatoria
  2. Il contratto prevede l’assolvimento di tale obbligo in due modi:
    • o all’interno del Piano annuale delle attività
    • o mediante la remunerazione economica.

Tertium non datur

Le OO.SS. provinciali di Venezia hanno chiesto alle scuole di chiarire dove intendano collocare tali prestazioni lavorative.
Solo allora i colleghi potranno scegliere di iscriversi ai corsi in oggetto.

Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia

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