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Formazione obbligatoria di 25 ore: va remunerata? Chiarimenti

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La formazione obbligatoria di 25 ore sull’inclusione va svolta fuori dall’orario di servizio e senza retribuzione? Chiarimenti.

Torniamo sull’argomento della formazione obbligatoria di 25 ore per il personale docente, al fine dell’inclusione degli alunni con disabilità. Oggi la Gilda Venezia ha pubblicato un chiarimento. Dopo aver citato la nota dell’USR per il Veneto inviata alle scuole in cui il personale viene sollecitato a iscriversi al corso di formazione, fa alcune precisazioni. Vediamo quali.

La formazione obbligatoria di 25 ore: a quali condizioni?

Il corso previsto dal D.M 188/2021 è considerato un intervento di «formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità e prevede un impegno complessivo di 25 ore.

La formazione dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale, era già prevista dalla Legge 107/2015 al comma 124. Ma la norma prevede che tutti i progetti formativi rientrino nel “Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione” dell’Istituto, dietro delibera del Collegio dei Docenti.

Cosa dice la legge in materia di formazione obbligatoria? Secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, questa va sempre collocata in orario di servizio. E deve essere retribuita. La corte rimarca le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» , specificando che si escludono reciprocamente. Il tempo di formazione professionale di un lavoratore deve, dunque, essere qualificato o come «orario di lavoro» o come «periodo di riposo». In entrambi i casi deve essere retribuito

Lo stesso Ministro Bianchi nella Nota MI n. 27622 del 6.9.2021 aveva scritto:università telematica

il personale docente, per l’a.s. 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, per complessive 25 ore annuali“.

Conclusioni e chiarimenti

In conclusione, scrive la Gilda Venezia, considerato che:

  1. La formazione sull’inclusione di 25 ore è obbligatoria
  2. Il contratto prevede l’assolvimento di tale obbligo tramite 2 strade: o all’interno del Piano annuale delle attività (in servizio) o mediante la remunerazione economica,

prima che un docente possa decidere se iscriversi o meno al corso, le scuole devono chiarire in quale categoria intendano collocare tali prestazioni lavorative.

da scuolainforma

 

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