Concorso ordinario scuola secondaria, ecco come saranno valutati i titoli (Bozza tabella del Ministero dell’Istruzione).
Concorso ordinario per la scuola secondaria, il Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati lo schema del decreto: non dovrebbe, quindi, mancare molto alla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale. Per il momento, giova ricordarlo, non sono state ancora rivelate le date di svolgimento delle prove scritte, per cui bisognerà attendere la comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione centrale. Vediamo in dettaglio i contenuti della bozza della tabella titoli e come saranno valutati.
Concorso ordinario scuola secondaria, tabella valutazione titoli (Bozza)
Innanzitutto, occorre precisare che la valutazione dei titoli non potrà superare il punteggio massimo di 50. Nel caso in cui dovesse eccedere, il punteggio verrà ricondotto alla massima valutazione indicata. Per quanto riguarda i titoli di accesso, viene attribuito un punteggio massimo di 12,5 per il titolo di laurea o, in alternativa, il titolo di abilitazione specifica così per l’abilitazione o specializzazione conseguita mediante procedure ad accesso selettivo. L’ulteriore abilitazione specifica per la cdc viene valutata 5 punti, solo per la procedura per posto comune.
Servizio specifico e aspecifico
Viene valutato 1,25 punti per ogni anno di servizio ‘il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.
È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.’
In buona sostanza, verrà valutato solamente il servizio relativo alla classe di concorso o la tipologia di posto per cui il candidato partecipa, mentre il servizio aspecifico non sarà soggetto di valutazione
Valutazione servizio sostegno
Per quanto riguarda, invece, l’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità, questo sarà valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. In buona sostanza, il servizio svolto su sostegno non sarà valido per il concorso per posti comuni e la valutazione del servizio riguarderà solamente il grado nel quale è stato svolto.
Riportiamo qui sotto la bozza della tabella titoli del concorso ordinario scuola secondaria, secondo le modifiche apportate.