Il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo indeterminato, determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato, ha diritto a chiedere i permessi per il diritto allo studio. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
È POSSIBILE L’AMMISSIONE CON RISERVA?
Occorre preliminarmente ricordare che la materia è oggetto di contrattazione integrativa regionale stipulata con cadenza quadriennale nonché soggetta alle determinazioni dei singoli uffici scolastici a livello provinciale. Di conseguenza occorre sempre attenzionare i CIR (Contratti Integrativi Regionali) e gli avvisi dei vari uffici scolastici provinciali.
In merito alla possibilità di presentare la richiesta dei permessi studio con riserva occorre quindi fare riferimento a quanto stabilito dai singoli uffici scolastici.
L’ammissione con riserva potrebbe riguardare due diverse fattispecie:
- Chi risulta già iscritto a uno dei corsi che dà diritto alla fruizione dei permessi ma non è ancora in servizio su una supplenza annuale;
- Chi è già in servizio su una supplenza annuale ma è ancora in attesa dell’attivazione dei relativi corsi (es: TFA, PAS, corso di specializzazione su sostegno).
Va rilevato come alcuni uffici scolastici permettono l’iscrizione con riserva qualora si sia in attesa dell’attivazione di eventuali corsi.
Per esempio il CIR Veneto prevede che:
Coloro che, alla data del 15 novembre, non hanno ancora concluso le prove selettive per l’ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 4, devono comunque produrre domanda entro il 15 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno”.
Analogamente l’USP di Lucca afferma che:
Coloro che alla data del 10 novembre 2021 non abbiano ancora concluso le prove selettive per l’ammissione ad uno dei corsi di cui all’art. 2 del contratto integrativo regionale dovranno, qualora intendano beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, produrre egualmente domanda entro il 10 novembre, dichiarando anche il corso a cui intendono iscriversi, la data e la sede di effettuazione della prova selettiva, nonché l’Ente di gestione. In tal caso gli interessati saranno ammessi con riserva.
CIR integrativo USR Lombardia
CIR integrativo USR Sicilia
CIR integrativo USR Campania
CIR integrativo USR Lazio
CIR integrativo USR Veneto
CIR integrativo USR Calabria
CIR integrativo USR Toscana