L’USR Sicilia con nota n. 30676 del 29 Ottobre 2021 ha decretato l’esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria (c.d. concorso straordinario per il ruolo) di una candidata che aveva presentato domanda di partecipazione dichiarando, tra le 3 annualità di servizio richieste nelle scuole statali, un’annualità di servizio prestata presso il Liceo artistico Regionale “Luigi e Mariano Cascio” di Enna.
COSA SONO LE SCUOLE REGIONALI
Le scuole regionali Siciliane sono sei istituti, tra cui il suddetto Liceo, a totale carico della Regione Siciliana, sia per quanto concerne le spese di funzionamento didattico, che per quanto riguarda le spese di personale. Quest’ultimo viene reclutato ed amministrato dal Dipartimento Istruzione, che si avvale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo norme del tutto analoghe a quelle in vigore per il corrispondente personale direttivo, docente e non docente degli istituti statali.
Le scuole in questione sono stati istituiti con leggi regionali n. 36/1951 e n. 42/1954 e con decreti del 1968/1969 (D.A. 1366 del 2 settembre 1969) emanati dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, hanno ottenuto lo status di “pareggiamento” divenendo a tutti gli effetti scuole pubbliche regionali identiche a quelle statali.
La legge regionale del 05/09/90, n° 34 e successive modifiche e integrazioni, ha previsto il riordino degli Istituti Regionali Pareggiati. In particolare, con decorrenza dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi di presidenza e le supplenze annuali del personale insegnante e di quello non insegnante negli istituti e scuole di cui all’articolo 1 sono conferiti sulla base di graduatorie regionali compilate ogni biennio.
La legge 10/03/2000 n° 62 (art. 1 c. 2) che ha consentito l’attribuzione agli Istituti Regionali, già pareggiati, lo status di “scuola paritaria”.
Nello specifico, le scuole in questione presentano lo status di Istituzione pareggiata sulla base del Decreto Assessoriale n. 1366 del 02/09/1969 nonché anche di scuole paritarie in forza del Decreto Assessoriale n. 32/U.O.XI del 05/02/2002 e ciò in quanto:
pareggiata in quanto è una scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale ed è gestita dalla Regione Siciliana – Ente pubblico territoriale.
- paritaria in quanto è un istituto gestito da un ente pubblico territoriale che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell’offerta formativa conforme all’ordinamento scolastico.
Lo status di scuola pareggiata non è venuto meno con l’entrata in vigore del D.L. n. 250 del 5 dicembre 2005, convertito in legge n. 27 del 3 febbraio 2006, che all’art. 1 bis ha previsto che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 , e di scuole non paritarie”.
Le scuole regionali siciliane mantengono ancora oggi sia lo status di scuole pareggiate, proprio per il fatto che hanno un modello gestionale identico a quello statale, sia quello di scuole paritarie.
Lo status di “pareggiate” è molto importante se si pensa che il servizio prestato nelle scuole pareggiate, diversamente da quello prestato nelle scuole paritarie, è valutabile ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera (ai sensi dell’art. 360 del Testo unico della scuola).
SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE STATALI E IL DECRETO DELL’USR SICILIA
Il Decreto Direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 che disciplina e bandisce la procedura straordinaria prevede all’art. 2 comma 2 che le 3 annualità di servizio necessarie come requisito di accesso al concorso sono valide solo se prestate nelle scuole secondarie statali.
Nel decreto dell’USR Sicilia, pur riconoscendosi che le scuole regionali siciliane non solo solo paritarie ma sono anche “pareggiate”, si sottolinea che ciò però non corrisponde al “servizio prestato nelle scuole secondarie statali, valutabile ai sensi dell’art. 2 c. 2 lettera A) del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020″.
Per tale motivo si decreta l’esclusione della docente dalla procedura concorsuale in questione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico dell’Ufficio Scolastico Regionale.