La normativa per la malattia dei supplenti prevede regole diverse in base alla durata della nomina: vediamo le differenze.
Il personale che ottiene un contratto di supplenza e poi si assenta per malattia, a che tipo di trattamento economico viene sottoposto? La normativa prevede trattamenti diversi, in base alla durata della nomina. I supplenti brevi sono soggetti a quanto stabilito dal comma 10 dell’articolo 19 del CCNL, mentre i supplenti annuali o al 30/6 a quella contenuta nello stesso articolo, ma ai commi 3 e 4. Vediamo le differenze.
Supplenze brevi e malattia: quanti giorni?
L’art. 19 c. 10 del CCNL stabilisce che i docenti con supplenza breve hanno diritto a 30 giorni di malattia per ogni anno scolastico, che saranno retribuiti al 50%. Sebbene la malattia sia parzialmente retribuita, l’anzianità di servizio non viene interrotta. Oltre i 30 giorni, il contratto viene rescisso.
Docenti con contratto al 30/06 e 31/08
L’art. 19 del CCNL 2006/09 ai commi 3 e 4 disciplina la malattia dei supplenti annuali o al 30 giugno. Al comma 3 leggiamo che il docente assente per malattia, “ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico“ (quindi circa 3 mesi l’anno). Il comma 4 precisa che in un anno scolastico, un mese viene retribuito al 100% e due mesi al 50%. Il periodo eccedente dà diritto solo alla conservazione del posto, senza assegni. Anche nel loro caso, l’anzianità di servizio non viene interrotta.
Nel considerare il singolo episodio di malattia, si rammenta che per i primi 10 giorni di assenza, viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale (esclusa ogni indennità o emolumento di carattere fisso e continuativo come RPD, o altro trattamento accessorio come la trattenuta Brunetta).
Rammentiamo che il Ministero non riconosce l’RPD ai supplenti brevi, sebbene i tribunali abbiano più volte sentenziato che si tratta di discriminazione.