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Falsificazione titoli: cosa rischiano i 101 supplenti ATA?

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Falsificazione delle autodichiarazioni dei titoli culturali e di servizio nelle graduatorie, il caso dei 101 ATA: quali le conseguenze?

Un altro caso di falsificazione dei titoli: di pochi giorni fa infatti la notizia dei 101 supplenti ATA scoperti dalla Guardia di Finanza di Treviso. Questi tra il 2018 e 2020 hanno falsificato i propri titoli culturali e di servizio per assicurarsi un posto più alto in graduatoria. Purtroppo questo non costituisce una novità, poiché tanti sono i casi di falsificazione delle certificazioni all’interno della scuola e del pubblico impiego in generale. Ma cosa rischiano adesso questi supplenti?

Graduatorie, autodichiarazione e falsificazione titoli

Le graduatorie del personale scolastico in generale, soprattutto in alcune province in cui il livello di disoccupazione è alto, sono sempre stracolme di candidati. Tutti aspettano un posto di lavoro, il ruolo, un contratto a tempo determinato, una supplenza. Ogni aspirante al momento della compilazione della domanda è tenuto ad inserire i titoli posseduti tramite autodichiarazione.

Il DM 50 del 03/03/2021 regolamenta l’iscrizione alla III fascia ATA relativamente al triennio 2021/23: all’art 7 sottolinea che ogni candidato è inserito in graduatoria ma che l’amministrazione in ogni momento può verificarne il possesso dei requisiti di ammissione e quanto dichiarato. In questo modo si evita e controllano i casi di falsificazione dei titoli. Lo stesso articolo precisa che “l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso de requisiti di ammissione”.università telematica

Come si effettuano i controlli

La scuola in cui si stipula il primo contratto di lavoro deve effettuare i controlli per appurare la veridicità o falsificazione dei titoli. Il DS deve convalidare il punteggio informandone il candidato: tale operazione può avvenire nell’imminenza o dopo un po’ di tempo dalla stipula del contratto.

Nel caso di falsificazione dei titoli, il DS registra a sistema l’esclusione del candidato, rideterminandone il punteggio e la posizione in graduatoria. Deve altresì comunicare il provvedimento sia all’interessato che alle scuole in cui questi ha presentato domanda di inserimento in graduatoria.

Il DS che ha svolto i controlli decide la valutazione e le conseguenti risoluzioni relativamente all’eventuale responsabilità penale.

Quali conseguenze?

La falsificazione dei titoli comporta varie conseguenze oltre all’esclusione per tutti i profili e graduatorie di riferimento: in primo luogo non si riconosce il punteggio relativo al servizio prestato su quella determinata supplenza, anche se antecedente alla convalida. Questo né ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio né della progressione di carriera.

Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalle graduatorie e sanzioni previste dagli art. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. In particolare chi produce false dichiarazioni incorre in sanzioni penali previste dalle leggi del codice penale. Si considerano infatti le autodichiarazioni prodotte come rese ad un pubblico ufficiale. Il Giudice potrebbe applicare anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e deciderne la reclusione fino a due anni.

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