L’Ambito territoriale di Torino ha emanato la nota n. 13716 del 18 ottobre 2021 con la quale si forniscono chiarimenti e istruzioni in merito alla comunicazione di avvio del procedimento e alle attività di verifica delle dichiarazioni degli aspiranti ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8 e 9 per quanto riguarda l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Con la presente nota si chiede di procedere con la massima sollecitudine e tempestività alle attività di verifica sulle dichiarazioni degli aspiranti previste dall’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. 60/20.
Si sottolinea, infatti, che il suddetto accertamento e la comunicazione dei relativi esiti all’Ufficio costituiscono atti propedeutici e propulsivi per il regolare avvio del procedimento di rideterminazione/convalida dei punteggi, nonché di esclusione.
Si evidenzia l’importanza di tale adempimento ai fini della corretta azione amministrativa e al contempo si ricorda che ai sensi dell’Ordinanza citata è responsabilità dell’istituzione scolastica l’accertamento tempestivo delle dichiarazioni presentate.
A tale scopo, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sugli aspetti di seguito riportati.
In particolare, si rammenta che la procedura di verifica e convalida dei punteggi dei candidati soggiace, per quanto non diversamente disposto, alle regole e alle garanzie in materia di procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90.
Ciò comporta che debba essere garantito al destinatario del provvedimento finale la possibilità di intervenire nel procedimento mediante invio di apposita comunicazione di avvio del procedimento così come disposto dall’art. 7 della sopracitata L. 241/90.
A tale scopo, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sugli aspetti di seguito riportati.
A tale scopo, l’Ufficio ha predisposto dei modelli di proposta (Allegato 1) che riportano in calce il riferimento all’adempimento della comunicazione di avvio della procedura mediante la trasmissione al destinatario della proposta stessa. Si richiama l’importanza di tale passaggio e si invitano le SS.LL. a non caricare la proposta a SIDI e non trasmetterla all’Ufficio prima di aver espletato il suddetto adempimento.
Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni ed evitare l’insorgere di futuro contenzioso, si invitano, inoltre, le SS.LL. a motivare con accuratezza le proposte di rettifica e di esclusione disposte in esito alla verifica di cui trattasi, così come previsto dall’art. 3 della L. 241/90.
Si segnala, peraltro, che una più chiara esposizione dei motivi posti a fondamento dei provvedimenti di verifica permette una velocizzazione dell’iter di convalida posto in carico allo scrivente Ufficio.
Richiamando il contenuto della nota 12833 del 24 novembre 2021 (Allegato 2) in merito ai punti da attenzionare maggiormente nella procedura di verifica, si invitano le SS.LL. ad ultimare con la massima tempestività i controlli in corso al fine di permettere all’Ufficio di procedere con gli adempimenti di propria spettanza, avendo cura di esaminare in via prioritaria i candidati destinatari di contratto ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021.
Si sottolinea, inoltre, quanto segue.
- La proposta deve riportare l’indicazione del numero di protocollo.
- L’accertamento deve essere effettuato in primo luogo dall’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza (art. 8 comma 7 dell’O.M. 60/20): laddove la scuola di prima nomina nell’a.s. 20/21 non avesse provveduto, si ritiene opportuno che provveda l’istituzione di prima nomina nel corrente anno scolastico, avendo cura di raccordarsi con l’istituzione scolastica di nomina nell’a.s. precedente per eventuali adempimenti ed operazioni che fossero già state compiute o fossero ancora in corso. Si sottolinea che la presenza di un precedente decreto di convalida della posizione emesso nella vigenza delle graduatorie d’istituto del triennio 2017/20 non esime le SS.LL. dal compiere le approfondite verifiche del caso, tenuto anche conto che l’O.M. 60/20 ha disposto nuove tabelle di valutazione guidate da criteri in larga parte distinti da quelli del D.M. 374/17;
- Per quanto concerne gli aspiranti inseriti nelle classi di concorso di I e II grado, si ricorda alle SS.LL. che la verifica del titolo di accesso implica il necessario accertamento del possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 19/16, nonché dal successivo D.M. 259/2017 recante modifiche ed integrazioni, per ogni specifica classe di concorso. Si precisa che dall’esame del piano di studi del candidato deve risultare che i suddetti requisiti siano stati conseguiti entro la data 6/08/20;
- Laddove l’aspirante si sia inserito in I fascia dichiarando il possesso di un titolo di abilitazione conseguito all’estero e già oggetto di riconoscimento, sarà necessario che le SS.LL. esaminino accuratamente il contenuto del relativo decreto per verificare la corrispondenza con quanto dichiarato in domanda (ad es. se l’aspirante ha richiesto l’inserimento in I fascia per le c.d.c. A018 e A019 utilizzando per entrambe come titolo di accesso l’abilitazione estera, sarà necessario verificare nel decreto di riconoscimento che l’abilitazione sia stata specificamente riconosciuta su entrambe le c.d.c.);
- Le SS.LL. avranno cura di segnalare all’Ufficio i candidati che risultino inseriti a pieno titolo e che dovrebbero invece essere inseriti con riserva per l’effettuazione della relativa correzione: la necessità di inserire la riserva dovrà, inoltre, essere indicata nella proposta di convalida/rettifica;
- Si ricorda che il diploma Tecnico Superiore (ITS) non corrisponde al diploma di scuola secondaria superiore (si veda sul punto la Nota Ministeriale 1588 del 11/09/2020): le domande degli aspiranti che avessero inserito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nella relativa voce dovranno pertanto essere oggetto di rettifica secondo le consuete modalità.