Il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo indeterminato, determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato, ha diritto a chiedere i permessi per il diritto allo studio.
Di seguito riportiamo la normativa di carattere generale con l’avvertenza che la materia è oggetto di contrattazione decentrata a livello regionale stipulata con cadenza quadriennale nonché soggetta alle determinazioni dei singoli uffici scolastici a livello provinciale. Di conseguenza occorre sempre attenzionare i CIR (Contratti Integrativi Regionali) e gli avvisi dei vari uffici scolastici provinciali.
PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO
L’art. 3 comma 1 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 prevede che:
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali.
I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico”
I permessi straordinari possono essere fruiti per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l’attività di lavoro, mentre non possono essere utilizzati per attività di studio. I permessi possono essere fruiti anche per il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
MODALITÀ DI FRUIZIONE
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il 3% del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione”.
Dunque il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore. Per i Conservatori e le Accademie le dotazioni organiche vanno riferite a ciascuna istituzione.
DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
Il personale interessato alle attività didattiche è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali (con la conseguenza che i relativi giorni non saranno retribuiti né validi ai fini dell’anzianità di servizio).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di concessione dei permessi straordinari retribuiti deve essere presentata, per quanto riguarda i direttori dei conservatori e delle accademie e i direttori amministrativi, al capo dell’ispettorato per l’istruzione artistica, per il personale docente e A.T.A. dei conservatori e delle accademie, al direttore delle relative istituzioni, per il personale direttivo al provveditore agli studi competente per il territorio, per tutto il restante personale, per il tramite del capo d’istituto, al provveditore agli studi della provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 novembre di ogni anno, a pena di decadenza. Sul punto è bene fare attenzione perché i singoli uffici scolastici potrebbero stabilire anche termini differenti, a volte anticipando di molto il termine suddetto.
I contratti integrativi regionali regolano l’eventuale possibilità di richiedere i permessi per il docente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre ma comunque prima del 10 dicembre.
La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti, i seguenti dati:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
2) tipo di corso;
3) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell’anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
4) per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio;
5) per il personale educativo, sede di servizio;
6) per il personale A.T.A., il profilo professionale e la sede di servizio;
7) per il personale direttivo, la sede di servizio;
8) l’anzianità complessiva di servizio di ruolo;
9) il possesso dei requisiti di precedenza, come indicati nel successivo punto 3);
L’anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e la firma autenticata dal capo dell’istituzione scolastica o educativa in cui il richiedente presta servizio.
Per il personale direttivo la firma sarà autenticata dal provveditore agli studi.
MODALITÀ DI CONCESSIONE
Il capo dell’Ispettorato per l’istruzione artistica, i provveditori agli studi e i direttori dei conservatori e accademie ricevono le domande e provvedono a formare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:
1 – frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2 – frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti;
3 – frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
4 – frequenza di corsi finalizzata al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;
5 – frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto;
6 – anzianità di ruolo;
7 – età.
I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito proporzionalmente secondo i criteri suddetti ( il tre per cento della dotazione organica complessiva a livello provinciale),
A parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti, per quanto riguarda i direttori dei conservatori e delle accademie e i direttori amministrativi, dal capo dell’ispettorato per l’istruzione artistica; per il personale direttivo dal provveditore agli studi; per il restante personale dai capi d’istituto sulla base delle autorizzazioni concesse con riferimento alle competenze suddette, entro il 15 dicembre di ogni anno.
DURATA DEI PERMESSI
I permessi straordinari retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, e sono rinnovabili, con priorità rispetto agli altri richiedenti, per tutta la durata del corso prescelto. Essi decorrono dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto i permessi hanno validità per anno solare e non per anno scolastico.
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al capo d’istituto della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare. I medesimi capi di istituto riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito l’interessato.
Il personale direttivo presenterà la certificazione al provveditore agli studi competente per territorio.
La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
FREQUENZA DEI CORSI
Sembra opportuno puntualizzare che i permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988 sono consentiti soltanto per la frequenza dei corsi espressamente previsti nella presente circolare e non anche per la sola preparazione degli esami finali dei corsi e per la sola preparazione della tesi di laurea.
Nei casi sopraddetti, peraltro, ove possibile, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del D.P.R. 395/88 sono previsti dei turni di lavoro che agevolano l’interessato nello studio e nella preparazione degli esami.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA
Per quanto attiene in particolare alla scuola elementare, in ragione della peculiarità didattica e formativa sottolineata dalla riforma degli ordinamenti (Legge n. 148/1990), le assenze derivanti dalla frequenza dei corsi suddetti sono consentite:
- se superiori a cinque giorni, alla condizione di effettuare la sostituzione del docente con altro insegnante titolare soprannumerario o comunque a disposizione;
- se inferiore a cinque giorni ovvero per le assenze orarie, oltre l’utilizzazione sopra detta, sono da tener presenti anche le disposizioni attuative dell’art. 9, comma 5, della Legge n. 148/1990.
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE O SPEZZONE ORARIO
I docenti beneficiari assunti con incarico a tempo indeterminate con contratto a tempo parziale e i beneficiari assunti con incarico a tempo determinate hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa, con arrotondamento all’unita oraria superiore; il criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinate e orario di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio, sempre con arrotondamento all’unita oraria superiore.
CORSI IN MODALITÀ TELEMATICA
Il dipartimento della Funzione Pubblica con circolare 12/2011 in merito alla possibilità di fruire dei permessi per la frequenza di corsi in modalità telematica, ha affermato che la disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla possibilità di fruire dei permessi da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche.
È chiaro che anche per le università telematiche valgono le medesime regole previste per tutti i corsi. Quindi occorre:
- presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
- presentare l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
La circolare 12/11 della Funzione Pubblica
MODALITÀ DI FRUIZIONE
I permessi possono essere fruiti in due diverse modalità:
- permessi orario – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio
- permessi giornalieri – utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio
PERMESSI E ANNO DI PROVA
Qualora i permessi vengano fruiti come giornalieri e pertanto il docente si assenterà dal lavoro per l’intera giornata, il giorno in questione non sarà valido ai fini del raggiungimento del requisito dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche previste dalla normativa in vigore. Qualora, invece, i permessi vengano fruiti ad ore e il docente sarà quindi regolarmente in servizio almeno per un’ora al giorno, il relativo giorno sarà considerato valido ai fini del requisito suddetto.
DOCENTI IN SERVIZIO SU PIÙ SCUOLE
Nel caso di docenti in servizio su più scuole, la domanda dovrà essere presentata presso l’istituzione scolastica principale ovvero quella che gestisce il proprio fascicolo amministrativo. Tuttavia, è opportuno che per conoscenza venga presentata anche all’altra\alle altre scuole in quanto l’eventuale accoglimento della domanda influenzerà inevitabilmente anche le altre scuole.
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.
In particolare, la materia è regolata anche dai contratti integrativi stipulati a livello regionale con cadenza quadriennale ai quali spetta eventualmente disciplinare alcune situazioni specifiche tra le quali:
- L’eventuale possibilità di presentazione della domanda da parte di docenti con supplenza breve o saltuaria (ad, esempio l’USR Lombardia, lo consente)
- La quantità di ore da certificare e quelle consentite per studio individuale che quindi non vanno certificate.
- L’eventuale assimilazione alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni lavorativi del beneficiario precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato.
- La possibilità di fruire dei permessi per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi.
- L’eventuale possibilità di presentare domanda con riserva (es: nel caso di personale già in servizio su una supplenza annuale ma è ancora in attesa dell’attivazione dei relativi corsi).
È dunque sempre opportuno fare riferimento ai contratti integrativi regionali nonché agli avvisi dei singoli uffici scolastici provinciali, che potrebbero disciplinare la materia in maniera parzialmente differente. Di seguito si riportano alcuni Contratti Regionali Integrativi di alcune Regioni.
CIR integrativo USR Lombardia
CIR integrativo USR Sicilia
CIR integrativo USR Campania
CIR integrativo USR Lazio
CIR integrativo USR Veneto
CIR integrativo USR Calabria
CIR integrativo USR Toscana
DPR 1988, n. 395
Circolare 12/2011
Diritto allo studio per i docenti delle scuole paritarie