COS’È IL TFR
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Si tratta di una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro, sia che questo avvenga consensualmente sia per atto unilaterale.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Il TFR spetta sia ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese.
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
Le modalità per il pagamento del TFR (tempistiche e rate) variano a seconda che i requisiti pensionistici siano stati maturati entro il 31 dicembre 2013 o successivamente nonché a seconda del motivo della cessazione (dimissioni volontarie, pensionamento per limiti di età o di servizio, ecc.).
Ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue:
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Il TFR è corrisposto d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione, e viene liquidato dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (CIRCOLARE INPS N. 73). Da quel momento l’INPS avrà 3 mesi di tempo per provvedere al versamento del TFR
Per chi ha matura i requisiti dal 1 gennaio 2014 percepirà:
- Primo pagamento: se la cifra lorda spettante è inferiore a 50.000 euro lorde alle scadenze in tabella in relazione al motivo della cessazione;
- Secondo pagamento: dopo altri 12 mesi dalla prima rata per percepire l’importo (cifra lorda spettante) compreso tra i 50.000 e 100.000 euro (cifra lorda spettante);
- Terzo pagamento: dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda rata per la liquidazione della parte (cifra lorda spettante) eccedente i 100.000 euro.
Chi ha invece maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2013 percepirà invece:
- Primo pagamento: se la cifra lorda spettante è inferiore a 90.000 euro lorde alle scadenze in tabella in relazione al motivo della cessazione;
- Secondo pagamento: dopo altri 12 mesi dalla prima rata per percepire l’importo (cifra lorda spettante)compreso tra i 90.000 e 150.000 euro (cifra lorda spettante);
- Terzo pagamento: dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda rata per la liquidazione della parte (cifra lorda spettante) eccedente i 150.000 euro.
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE SUPPLENZE BREVI O FINO Al 30 GIUGNO
Per il docenti con contratto di supplenza breve o fino al 30 giugno, il TFR viene liquidato dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto e l’INPS avrà 3 mesi di tempo per provvedere al versamento del TFR all’insegnante. Pertanto, tale somma verrà effettivamente percepita dall’insegnante tra il 12esimo e il 15esimo mese successivo alla scadenza del contratto.
Così, infatti, dispone l’art. 3 comma 2 della Legge 28 marzo 1997 n. 79 così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147: la liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di servizio, avviene decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (è proprio questo il caso di una supplenza breve nella scuola).
Decorsi 15 mesi senza il pagamento del TFR il docente avrà diritto ad ottenere il pagamento degli interessi di mora.
Si ricorda, inoltre, che il trattamento di fine rapporto matura in seguito a un incarico di supplenza di almeno 15 giorni continuativi nello stesso mese: frazioni inferiori ai 15 giorni non sono conteggiate come un mese di servizio e non danno quindi diritto al pagamento del TFR.
In particolare così come precisato dalla C.M. n. 121 del 7 novembre 2002:
- Una prestazione lavorativa effettuata ininterrottamente, in un mese, per 14 giorni non dà diritto al T.F.R.;
- Una prestazione lavorativa effettuata ininterrottamente per 15 giorni, ma a cavallo di due mesi non dà diritto al T.F.R (es. servizio prestato dal 28 di marzo al 13 di aprile);
- Una prestazione lavorativa effettuata ininterrottamente per 15 giorni nello stesso mese (es.: marzo) dà diritto al TFR purché il servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità eventualmente anche prestato sulla base di due o più contratti anche stipulati con amministrazioni diverse. Quindi, non rileva il numero di contratti ma il fatto che non vi sia stata soluzione di continuità fra di essi.
- Al contrario, una prestazione mensile articolata su vari contratti “non continuativi” non dà diritto al TFR: ad esempio, un contratto di 10 giorni e poi un altro contratto di 5 giorni con un intervallo anche di un solo giorno fra i due periodi, non dà diritto al TFR e ciò anche se i due contratti risultano stipulati con la medesima scuola (non si devono ritenere interruzioni le assenze cui gli interessati hanno diritto per legge o per contratto, quali per esempio lo sciopero, pur se non retribuite).
- Nel caso di servizio nel quale sono compresi periodi con contribuzione stipendiale ridotta, ad esempio, per malattia o maternità, il diritto al TFR sorge comunque senza che la riduzione della retribuzione incida sulla misura.