Novità in arrivo per il congedo di paternità. L’annuncio arriva direttamente tramite il ministro per le Pari Opportunità, Elena Bonetti.
“Il governo si è già impegnato e continuerà a impegnarsi per garantire il congedo di paternità obbligatorio oltre i dieci giorni previsti – ha dichiarato – nel Family Act si prevede fino a tre mesi di congedo di paternità con un aumento graduale, ma l’importante è parificare la responsabilità maschile a quella femminile”.
E ancora: “Nel Family Act, che attende l’ultimo voto alla Camera e poi passerà al Senato”, ha detto ancora Bonetti, “è prevista la riforma complessiva dei congedi parentali. L’Italia ha messo al centro dell’attenzione il tema in tutto il G20. È un momento di grande opportunità e di grande responsabilità, il governo è primariamente impegnato nel mettere al centro la parità di genere”.
Congedo di paternità, cosa prevede la legge
L’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
L’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.
Per l’anno solare 2019, l’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio.
Per l’anno solare 2020, l’articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha ulteriormente aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio.
Per l’anno solare 2021, l’articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha ulteriormente aumentato a dieci il numero dei giorni di congedo obbligatorio ed ha ampliato la tutela del congedo stesso prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Possono fruire dei predetti congedi i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento, avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Ai padri lavoratori dipendenti spettano
- sette giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
- dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.