Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n. 1534 del 14 ottobre 2021 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021.
Con nota 1534 del 15/10/2021 il Ministero dell’Istruzione ha illustrato le principali novità previste dalla nuova legge.
Obbligo certificazione verde per il personale scolastico
La legge di conversione n. 133/2021 ha confermato l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (IT5). Obbligo introdotto dall’art 9-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legge n. 52/2021.
Sospensione dal rapporto di lavoro
La legge di conversione modifica, invece, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.
La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter del D.L. 52/2021 prevede che l’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVIO-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti lo retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e l-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per lo sostituzione che non supera i quindici giorni». L’assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, ad essere qualificata come «assenza ingiustificata» e a determinare l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.
In sostanza:
- viene confermata che la sospensione decorre dal quinto giorno di assenza ingiustificata; La fine della sospensione invece si verifica in presenza di due condizioni congiunte: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni. Ovvero il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.In sostanza la sospensione ha termine nel momento in cui viene acquisito il possesso della certificazione, ma occorre anche attendere, per la ripresa del servizio, che giunga a scadenza il contratto di supplenza stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso, contratto che ai sensi della legge 133/2021 non può avere durata superiore a 15 giorni.
- Non vengono confermate, al comma 5, articolo 9-ter, le sanzioni amministrative a carico del personale scolastico. Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del persona le scolastico sprovvisto di certificazione verde.
Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico
La legge n. 133/2021 – comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 – conferma l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.
Viene anche confermata l’esclusione dell’obbligo per bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
La violazione di tali obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.
Qualora l’accesso alla struttura scolastica risulti motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la nuova formulazione della norma – comma 4, art. 9-ter.1, decreto-legge n. 52/2021 – prevede che la sanzione amministrativa si applichi “con esclusivo riferimento al datore di lavoro” e non, dunque, nei confronti del lavoratore. Ovvero, qualora acceda nell’istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata solo al suo datore di lavoro.
L’accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative; l’irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.
Controllo della certificazione verde COVID-19
L’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde è confermato in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative. La nuova formulazione della norma esplicita la possibilità di delegare l’accertamento a personale a tal fine formalmente individuato.
Il controllo della certificazione verde concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che accedano alle strutture delle scuole. Sono esclusi i bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l’obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere seguito a campione.
Per il personale scolastico, le modalità operative di verifica della certificazione verde sono quelle già definite dai decreti del presidente del consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e 10 settembre 2021. Trovano pertanto conferma le indicazioni fornite con la nota n. 1260 del 30 agosto 2021 e dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali con nota n. 953 del 9 settembre 2021.
Mancata generazione del Green pass
Il Legislatore, in sede di conversione, ha disciplinato l’ipotesi in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all’avente diritto, in formato cartaceo o digitale. In tal caso le disposizioni in materia di certificazione «si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente lo professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2».
Sanzioni per eventuale omesso controllo
Il legislatore ha confermato l’impianto sanzionatorio nei confronti dei soggetti titolari del dovere di controllo. In particolare, il dirigente scolastico, il responsabile delle istituzioni scolastiche, educative e formative e i loro delegati che omettano di effettuare le verifiche prescritte sono sottoposti all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000.
L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L’accertamento della violazione da parte del perso nale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.
Accertamento delle violazioni e documentazione da produrre
Con la nota 16 settembre 2021, prot. n. 1353, lo scrivente ha fornito indicazioni circa le procedure di accertamento della violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico e l’applicazione della sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro, offrendo un possibile modello di provvedimento da adottare.
Nel caso in cui la violazione dei medesimi obblighi riguarda soggetti diversi dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del dovere di verifica procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l’obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo) e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento.
Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell’art. 9 ter, comma 5 e dell’art. 9 ter.1, comma 4, del decreto-legge 52/2021.