Assegno unico per i figli, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato il messaggio N. 3340 del 5 ottobre 2021.
Assegno unico per i figli, il decreto legge 30 settembre 2021, n. 132, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”, ha prorogato al 31 ottobre 2021 i termini per poter beneficiare delle mensilità arretrate (luglio, agosto e settembre 2021) della nuova misura introdotta dal governo il giugno scorso. L’INPS ha chiarito questo aspetto nel nuovo messaggio N. 3340.
Assegno unico per i figli, messaggio INPS N. 3340 del 5 ottobre
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ricordato come il Decreto Legge N. 79 dell’8 giugno ha introdotto l’Assegno temporaneo per i figli minori (AT) quale misura “ponte” nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’assegno unico previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, il suddetto DL aveva disposto la corresponsione delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021; la decorrenza della misura, per le domande presentate dopo il 30/9, doveva invece corrispondere al mese effettivo di presentazione della domanda.
Le novità
Nel messaggio INPS vengono riportate le novità introdotte con il decreto legge 30 settembre 2021, n. 132, dove è stato disposto che il termine precedentemente indicato del 30 settembre 2021 venga prorogato al 31 ottobre 2021.
Pertanto, per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a tale data l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.