Non è consentito conoscere lo stato di vaccinazione da Covid 19 degli studenti che, infatti, ai sensi dell’art. 1 del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 122 sono esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche”.
Questo è quanto viene evidenziato in una nota del 29 settembredel Ministero dell’Istruzione, inviata ai direttori generali e ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, che invita ad “attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative attualmente in vigore in materia”.
Anche nei confronti di coloro che per accedere a scuola sono obbligati all’esibizione del green pass, la circolare ricorda che “le Istituzioni scolastiche non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale, dovendosi limitare all’accertamento del mero possesso del certificato, senza poter conoscere la condizione alla base del rilascio dello stesso (vaccinazione, guarigione, esito negativo del tampone)”.
In tale contesto, quindi, “è esclusa la legittimità di ogni iniziativa comunque finalizzata all’acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie e ciascun Ufficio scolastico regionale adotterà le opportune iniziative dirette ad evitare l’utilizzo di pratiche non conformi al dettato normativo”.
Inoltre, riguardo a quanto previsto dal decreto di agosto su giù le mascherine nelle classi in cui sono tutti vaccinati, la circolare precisa che per l’operatività sono necessarie “specifiche misure attuative”.
da orizzontescuola