Corso sulla sicurezza scolastica: come si articola la formazione, personale coinvolto, obbligatorietà ed eventuale retribuzione.
La scuola è a tutti gli effetti un luogo di lavoro e come tale deve garantire la sicurezza per i propri dipendenti e utenti: periodicamente il datore di lavoro, in questo caso il Dirigente Scolastico ha l’onere di organizzare un corso sulla sicurezza di formazione ed informazione nella scuola. Riepiloghiamo gli aspetti principali relativi alla sua articolazione, facendo chiarezza sull’obbligatorietà e sulla necessità o meno di relativa retribuzione.
Articolazione del corso sulla sicurezza scolastica
Secondo il codice ATECO, atto a individuare il livello di rischio di un determinato luogo, la scuola appartiene alla categoria di pericolo medio. In base a questa classificazione il corso sulla sicurezza scolastica viene articolato in due parti: una prima generale di 4 ore ed una seconda parte di 8 ore riguardante i rischi specifici della scuola.
Conclusa tale formazione, il corsista superando un relativo esame con esito positivo, potrà conseguire l’apposito attestato che sarà valido per 5 anni. Trascorso questo periodo, potrà rinnovarlo seguendo un corso di aggiornamento pari a 6 ore, incentrato sui rischi specifici della scuola in cui si trova in servizio.
Il Dirigente Scolastico ha il compito e l’onere di organizzare il corso sulla sicurezza preferibilmente prima che il personale scolastico inizi a svolgere il proprio lavoro. Se ciò non è possibile, la formazione deve completarsi entro massimo 60 giorni dalla presa di servizio.
Personale coinvolto
Tutto il personale della scuola di ogni grado, docente e ATA deve seguire il corso sulla sicurezza, sia con contratto a tempo indeterminato che a termine. Nelle scuole secondarie di secondo grado, sono coinvolti anche gli studenti che partecipano ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
La formazione è obbligatoria
Il Decreto n.81/08 disciplina la formazione in merito, rendendo obbligatorio per docenti ed ATA in servizio in una scuola il corso sulla sicurezza. L’art. 20 comma 2 lettera h infatti stabilisce che “i lavoratori devono: […] partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
Casi in cui il corso sulla sicurezza è retribuito
In base all’art 37 comma 12 del suddetto Decreto, il corso sulla sicurezza deve svolgersi all’interno dell’orario di servizio e non deve comportare oneri a carico del personale. Nell’ambito scolastico, tuttavia, organizzare la formazione durante l’orario di lavoro comporterebbe l’interruzione del diritto allo studio per gli studenti, quindi occorre procedere in altri modi.
Il personale ATA recupera tali ore prestate al di fuori del consueto orario di servizio in base alle modalità stabilite in accordo con il DS. Per i docenti non è possibile tale recupero: una sentenza del 24 luglio 2021 del Tribunale di Milano stabilisce che i docenti che sono obbligati a svolgere il corso sulla sicurezza devono essere retribuiti. Tale retribuzione è pari a 17,50 euro lorde per ogni ora svolta al di fuori del proprio orario di servizio in base alla tabella n. 5 del CCNL (ore aggiuntive di non insegnamento).