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Supplenza da MAD, è possibile lasciarla per un’altra nomina? Indicazioni ministeriali

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scuola superiore di mediazione linguistica ssmlSupplenze da domanda Messa a Disposizione per l’anno scolastico 2021/22, è consentito lasciare un incarico per accettare un’altra nomina?

Supplenze attribuite tramite domanda di Messa a Disposizione (MAD), è possibile lasciare l’incarico per accettare un’altra nomina a tempo determinato? Quali sono le sanzioni previste nella specifica casistica? Vediamo, in dettaglio, quali sono le indicazioni del Ministero dell’Istruzione a tal proposito.

Supplenze da MAD 2021/22, è consentito lasciare un incarico per accettare un’altra nomina?

In merito alla possibilità o meno di poter lasciare un incarico di supplenza attribuito tramite domanda di Messa a Disposizione, occorre sottolineare quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione nella Circolare annuale sulle supplenze (Nota N. 25089 del 6 agosto 2021).

Qui si legge: ‘Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.’

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Come sottolinea Orizzonte Scuola, se da una parte, il supplente nominato per un incarico da MAD acquisisice i diritti riguardanti permessi, malattia e ferie, dall’altra viene considerato, a tutti gli effetti, come se fosse stato assunto dalle graduatorie: ne deriva che il docente è soggetto alle medesime sanzioni previste dall’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020.

Supplente da MAD, stessi diritti e doveri dei docenti assunti dalle graduatorie

Pertanto, non è consentito lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve, magari più lunga nelle tempistiche. L’abbandono di servizio da graduatorie di istituto (e quindi anche da MAD) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

Orizzonte Scuola, alla luce di quanto sinora esposto, ritiene che non si posso nemmeno lasciare una supplenza breve da MAD per un’altra supplenza breve da MAD. È possibile, invece, come previsto per i docenti inseriti in graduatoria, lasciare la supplenza breve per un incarico al 30 giugno.

Giova sottolineare come un docente, teoricamente, non dovrebbe essere nominato tramite domanda di Messa a Disposizione prima che siano esaurite le supplenze da GPS nella sua provincia. Ricordiamo, infine, la recente Nota del Ministero dell’Istruzione (N. 29502 del 27 settembre) riguardante la deroga relativa al divieto di invio delle domande di Messa a Disposizione per tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle Graduatorie di Istituto di altre province.

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