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Supplenze annuali e problematiche consequenziali: nota dell’Ambito di Avellino

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scuola superiore di mediazione linguisticaL’ambito territoriale di Avellino ha emanato la nota n. 4262 del 27 settembre 2021 con riferimento al conferimento incarichi annuali e problematiche consequenziali, di cui di seguito si riporta il contenuto.

La grandissima maggioranza delle istanze pervenute concerne doglianze con cui i docenti che non hanno ottenuto l’incarico annuale lamentano di essere stati “incredibilmente scavalcati”, “pretermessi in modo illecito”, “illegittimamente sopravanzati” nelle graduatorie in favore di altri aspiranti che occupano una posizione successiva. Alcuni ritengono responsabili di tale situazione “il dirigente pro-tempore dell’A.T. di Avellino” altri, invece, attribuiscono il mancato incarico “ad un anomalia dell’algoritmo” ovvero “ad un errato funzionamento del sistema”.
Al fine di sgombrare il campo da equivoci e tranquillizzare i docenti, preme a questo Dirigente ribadire, ancora una volta, che la procedura informatizzata ha funzionato, sinora e fino a prova contraria, in modo ineccepibile e che il Gestore ha calibrato il sistema secondo rigidi e ben precisi criteri. 

A conferma di quanto testé asserito, si reputa opportuno prendere le mosse dalle fonti regolatrici della materia, vale a dire l’O.M. n. 60 del 20 luglio 2020, istitutiva delle GPS, e la nota del M.I. n. 2589 del 6.08.2021 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed A.T.A.”.

L’O.M. 60/2020 all’art. 12 co 9 espressamente prevede che “Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico”, mentre la nota 2859/2021 a pag. 4 penultimo comma stabilisce che “La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”.università telematica 2021 - 2022

Tutto ciò premesso, applicando tali coordinate alle fattispecie concrete, si osserva quanto segue.

Partendo dal presupposto che al candidato è stata conferita la possibilità di esprimere le proprie scelte con una duplice opzione, precisamente o indicando la scuola ovvero, in maniera più ampia e onnicomprensiva, i distretti nei quali ricadono le singole istituzioni scolastiche, la (tanto discussa dai docenti) procedura informatizzata – all’atto in cui nello scorrimento la graduatoria si è arrivati alla posizione dell’aspirante che quindi ha maturato la nomina – ha assegnato, tanto ineccepibilmente quanto correttamente la cattedra, intera o spezzone, sul primo posto disponibile sulla base delle preferenze espresse. Di conseguenza il sistema, in maniera assolutamente corretta, se ha rilevato all’atto della disamina della domanda che il candidato non abbia indicato una sede ancora disponibile ovvero, a maggior ragione, non abbia preso servizio su quella che gli è stata assegnata, ha “scavalcato” il docente, considerando lo stesso, a questo punto rinunciatario rispetto alla detta sede alla luce della normativa citata, e la sede libera è stata assegnata stessa al primo docente che l’abbia chiesta in domanda, secondo l’ordine della graduatoria.

Giova, pertanto, insistere sulla circostanza che la mancata indicazione del posto X, sia intero o spezzone, da parte del docente Tizio costituisce rinunzia, per cui il suddetto posto X viene dal sistema attribuito al primo docente in graduatoria che ha indicato quella scuola; analogo ragionamento vale, mutatis mutandis, per chi non abbia effettuato la presa di servizio.

Detto in altri termini, il docente che non indica tutte le sedi scolastiche o che, pur nominato non si presenta presso la sede ad esso assegnata, è considerato rinunziatario rispetto alle stesse, con conseguente preclusione rispetto ai successivi scorrimenti.

Ne deriva, in estrema sintesi, che tutti i reclami di coloro che ritengono di essere stati “inopinatamente”, “illegittimamente”, “inspiegabilmente” scavalcati sono infondati perché privi di pregio in quanto destituiti di fondamento in punto di diritto.
Dunque i docenti dovrebbero adire il giudice territorialmente competente che, ictu oculi, dovrebbe essere il TAR Lazio per chiedere la disapplicazione in parte qua delle citate disposizioni normative.

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