É stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 111/2021 (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti).
Nell’anno scolastico 2021/2022, sull’intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (dunque, scuole statali, paritarie e non paritarie) sono svolte in presenza.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2021 – termine dello stato di emergenza definito dall’art. 1 del D.L. 105/2021 (L. 126/2021) – i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono derogare a tale previsione, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica.
I provvedimenti di deroga sono adottati con motivazione, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. In ogni caso, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Rispetto ad analoga previsione – presente, con riferimento all’a.s. 2020/2021, nell’art. 2, co. 1, del D.L. 44/2021 (L. 76/2021) e nell’art. 3, co. 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – la possibilità di deroga è ora prevista solo in zona rossa.
UNIVERSITÁ E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Nell’anno accademico 2021/2022 le attività Articolo 1 didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.
Con riferimento a tale previsione, il Ministero dell’università e della ricerca, con nota del 9 agosto 2021, ha ricordato che “Resta comunque applicabile anche il comma 2 dell’art. 23 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse”.
Al riguardo, si ricorda che l’applicabilità delle disposizioni recate dal DPCM 2 marzo 2021 – originariamente prevista dal 6 marzo al 6 aprile 2021 – è stata prolungata, da ultimo, dall’art. 12, co. 2, del D.L. 105/2021 (L. 126/2021), fino al 31 dicembre 2021, salvo diverse determinazioni recate dallo stesso Decreto Legge (delle quali, nessuna riguarda l’ambito “Istruzione”).
A sua volta, il comma 1, terzo periodo, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che anche le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli ITS sono svolte prioritariamente in presenza.
Attenzione: Gli I.T.S. (Istituti tecnici superiori) non devono essere confusi con gli Istituti Tecnici facenti parte della scuola secondaria di II grado (talvolta chiamata anche scuola superiore). Gli I.T.S., infatti, fanno parte dell’istruzione terziaria e non vanno confusi con gli I.T. che invece fanno parte dell’istruzione secondaria.