Con la nota 4183 del 22 Settembre 2021, l’Ambito Territoriale di Avellino ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla presentazione istanze/diffide/intimazioni presentate dai docenti che continuano a pervenire.
Nella nota si afferma che:
Continuano a pervenire lamentele, con annesse diffide ed intimazioni, con cui non pochi docenti si dolgono di mancati riscontri a precedenti istanze presentate 3/4 giorni addietro, a tacere del fatto che altri aspiranti pretendono risposte ad horas ovvero “assegnano” allo scrivente ufficio un termine di tre , qualcun altro più clemente, cinque giorni allo scadere dei quali paventano azioni legali.
Tanto premesso si impongono ulteriori precisazioni a corredo di quanto già rappresentato con la nota 4048 parimenti pubblicata su questo sito in data 13/09/u.s.
Il termine per il riscontro alle istanze presentate è fissato dalla legislazione che regola la materia in 30 giorni, prorogabili in caso di motivate esigenze, salvo periodi diversi previsti dai vari regolamenti emanati dalle amministrazioni.
Nella nota si ribadisce quindi il termine di 30 giorni entro cui di norma devono concludersi i procedimenti amministrativi secondo quanto stabilito dalla Legge 241/1990 sempreché tempi diversi (di regola non superiori a 90 giorni) non siano stabiliti dalle singole amministrazioni secondo i propri ordinamenti.
Tanto premesso, pur non escludendo nella maniera più assoluta, a priori, incongruenze da parte del sistema – essendo la procedura di reclutamento per gli incarichi annuali avvenuta in maniera telematica-, lo scrivente ufficio tiene a ribadire, ancora una volta che, a seguito di sommari controlli, le istanze pervenute sono quasi tutte infondate per cui il mancato conseguimento del posto reclamato ovvero l’assegnazione su una sede diversa, sono la conseguenza della domanda formulata in maniera non impeccabile, dal momento che il sistema è stato impostato secondo precisi criteri, rigidamente formali. A mero titolo esemplificativo viene data priorità, nell’ambito delle graduatorie incrociate, alla classe comune e poi a quella di sostegno; il docente che ha inserito la scuola può vedersi assegnato quell’istituto specifico reclamato, invece, da chi pur occupando una posizione successiva in graduatoria ha inserito i comuni ovvero i distretti, in disparte la circostanza che i numerosi docenti che affermano di essere stati scavalcati da altri che occupano una posizione più arretrata in graduatoria, non hanno ottenuto il posto reclamato perché è scattata la riserva ovvero il beneficio della l.104 Tutto ciò premesso, si assicura che l’ufficio provvederà, ove ricorrano i presupposti di fatto e di diritto ad apportare le eventuali rettifiche e, comunque a riscontrare, in tempi ragionevoli tutte le numerosissime istanze pervenute