Con la nota n. 11208 del 23 settembre 2021 l’USR Piemonte ha fornito opportune indicazioni in ordine all’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore.
L’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, secondo le modalità individuate dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.
Quanto sopra, si ricorda, è ribadito dalla Circolare Ministeriale prot. n. 20651 del 12/11/2020, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22”.
Modalità di individuazione dei docenti e di pagamento delle ore alternative all’IRC
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con nota del 7 marzo 2011 prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011 prot. n. 1670 ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla gestione delle ore alternative all’insegnamento della Religione Cattolica.
Si specifica, in modo particolare, che le ore alternative all’IRC costituiscono un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
L’insegnamento può essere attribuito a:
- personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
- docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
- personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
- in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.
Nelle ipotesi di cui ai punti a) b) e c), i Dirigenti Scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe. Nelle ipotesi di stipulazione da parte dell’istituzione scolastica di contratto a tempo determinato con aspirante incluso nella graduatoria d’istituto, il relativo incarico, nelle more dell’aggiornamento e della definitiva approvazione delle predette graduatorie d’istituto per l’a.s. 2021/22, è conferito con clausola risolutiva espressa. Pertanto, il contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie
Riguardo ai docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, si richiama la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Contin. 50 del 2014 che esclude la possibilità di superare, con il conferimento delle ore eccedenti, un orario di cattedra di complessive 24 ore settimanali.
Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti i Dirigenti Scolastici dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento orario e, in caso di supplenza, di non avere potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte degli Uffici dell’Amministrazione scolastica periferica, vista la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico di istituto.
Si precisa che per i docenti titolari di cattedra orario esterna non è possibile completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
Si richiamano le indicazioni fornite nella nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell’economia e finanze in forza delle quali:
- Possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
- I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito dalla nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016);
- Nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.
Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 07/05/2014 del Ministero dell’economia e finanze, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica.
In ogni caso, conformemente al limite di cui alla succitata nota 87 del 07 giugno 2012, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC:
- per la scuola dell’infanzia deve essere effettuata ogni anno scolastico a cura dei genitori;
- per la scuola primaria e secondaria di primo grado, deve essere effettuata dai genitori all’atto dell’iscrizione, pertanto solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo scolastico;
- per la scuola superiore e per i percorsi di istruzione degli adulti (C.M. n. 4 del21/3/2017) è effettuata dallo studente, all’atto dell’iscrizione.
Si precisa che è previsto il diritto di modificare la scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni. Tale diritto dovrà essere esercitato dal genitore (tranne che per la scuola superiore e per i succitati percorsi di istruzione degli adulti dove sarà esercitato dallo studente).
Il servizio è erogato secondo i principi generali contenuti nelle seguenti Circolari Ministeriali:
• C.M. n. 128 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola materna”;
• C.M. n.129 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola elementare”
• C.M. n. 130 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola media”
• C.M. n. 131 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola superiore”
Contenuti e Programmazione
Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere. Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano dell’Offerta Formativa) anche valutando le richieste dell’utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per l’insegnamento delle ore alternative e vengono fissati i criteri per l’individuazione del docente.
Il Dirigente scolastico deve sottoporre all’esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che dipende dalla natura stessa dell’istituzione scolastica.
L’assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione agli interessati, anche di natura applicativa, che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.
Si segnala che i docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (cfr. Capo IV della c.m. 316 del 28.10.1987).
Al riguardo si fa riferimento alla C.R. n. 112 del 24.2.2012, con la quale è stata diramata la nota del MIUR del 9.2.2012 n. 695 che chiarisce che i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di II grado che seguono le attività medesime.
Si ritiene utile evidenziare che quanto riportato nella presente nota si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica riguardi lo studio e le altre attività individuali da svolgersi con l’assistenza di personale docente, ad eccezione di quanto previsto dal precedente capoverso in relazione alle operazioni di scrutinio.
Infine, si rimanda alla nota di quest’Ufficio Scolastico Regionale n. 621 datata 23 gennaio 2014 per avere ulteriori indicazioni in ordine agli aspetti tecnici e giuridici delle attività alternative alla religione cattolica.