Il regolamento per ile supplenze del personale ATA e la circolare supplenze 2021/2022 consentono al personale ATA che ha accettato una supplenza su spezzone di conseguire il completamento orario o di lasciarla per accettare una supplenza su posto intero.
COMPLETAMENTO ORARIO
L’art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) prevede che l’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo (36 ore).
Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
La suddetta norma è richiamata dalla Circolare Supplenze 2021/2022 (Nota 25089 del 6 agosto 2021) secondo cui, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.
LASCIARE UNO SPEZZONE PER UN POSTO INTERO
La Circolare Supplenze 2021/2022 conferma inoltre che è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.