L’Ordinanza ministeriale 60/2020 individua tre tipologie di supplenza:
a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. I contratti hanno scadenza al 31 agosto.
b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. I contratti hanno scadenza al 30 giugno.
c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. Sono note come supplenze brevi e hanno termine con il rientro del titolare che viene sostituito.
Le supplenze di cui al punto c) sono assegnate attraverso le graduatorie d’istituto da parte del Dirigente Scolastico. In particolare, queste sono utilizzate:
- In tutti i casi in cui il personale titolare è temporaneamente assente (il rientro è previsto prima del termine delle attività didattiche, come nel caso di Malattia, congedo parentale, gravidanza, aspettativa, ecc.).
- Per la copertura di posti resosi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno e ciò anche se l’assenza del titolare si prolunga fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). In tal caso dovranno essere conferite supplenze fino al termine delle lezioni (es: 8\9\10 giugno), salvo le eventuali proroghe per scrutini ed esami.
Le supplenze di cui ai punti a) e b) sono invece assegnate da GPS a cura degli ambiti territoriali provinciali. Può però accadere che anche tali supplenze siano conferite da graduatorie d’istituto e quindi dal dirigente scolastico.
Si tratta in sostanza dei seguenti casi:
1) le GPS risultano esaurite e residuano ancora posti da assegnare. In tal caso l’ufficio territoriale comunica ai Dirigenti Scolastici la conclusione delle operazioni di nomina di propria competenza e trasmette la liberatoria affinché i Dirigenti scolastici procedano alle nomine dalle loro corrispondenti graduatorie d’istituto. Le nomine effettuate dalle scuole da GI sono definitive e hanno termine secondo la tipologia del posto (31 agosto se vacanti, 30 giugno se non vacanti ma disponibili).
2) l’Ufficio territoriale non ha ancora terminato le nomine da GPS ma esiste la necessità di nominare il supplente per garantire nel frattempo l’attività didattica agli alunni. Queste nomine straordinariamente operate da Graduatorie d’istituto sono provvisorie, almeno fino a quando l’ufficio territoriale non abbia terminato le operazioni da GPS. I contratti di supplenza breve di cui non è prevedibile la scadenza, vanno inserite al SIDI con la codifica 31 agosto (N02) o 30 giugno (N11) e si risolveranno (con variazione della data di scadenza al SIDI) al momento della presa di servizio del supplente nominato da GPS. In tal caso, il contratto proposto al supplente nominato provvisoriamente avrà specifica clausola risolutoria.
3) Spezzoni fino a 6 ore nella secondaria di I e II grado non assegnate come ore aggiuntive a docenti già in servizio nella scuola.
Infatti, tali spezzoni, residuati dall’accorpamento delle cattedre in organico di fatto, non vengono utilizzati per le supplenze da graduatorie provinciali, rimanendo nella competenza dell’istituzione scolastica.
Esclusivamente nella scuola secondaria, il Dirigente Scolastico attribuisce tali spezzoni, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (18 ore), fino a un massimo complessivo di 24 ore settimanali, ai docenti dell’organico dell’autonomia in servizio presso la scuola, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.
In assenza di personale disponibile o in possesso dei requisiti richiesti si scorrono le graduatorie di istituto.