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Scuole non paritarie: devono essere iscritte negli elenchi regionali, richiesta iscrizione entro il 31 marzo

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scuola superiore di mediazione linguisticaLa legge 62 del 2000 ha ricondotto le varie tipologie di scuole non statali previste dall’ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate e pareggiate) a due sole tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie.

SCUOLE PARITARIE
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e fanno parte del sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Il riconoscimento della parità garantisce:

  • l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti.
  • le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato.
  • l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali

SCUOLE NON PARITARIE
Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio (Albi Regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27). L’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie è disposta, su domanda, dall’ufficio scolastico regionale competente per territorio.

La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.università telematica 2021 - 2022
Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.
Tali scuole devono sempre esplicitamente indicare il proprio status di non paritaria. Eventuali denominazioni che possono indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall’Ufficio scolastico regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

c) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;diploma recupero anni scolastici

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Il venir meno di queste condizioni comporta la cancellazione dall’elenco regionale.

INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE
Sono scuole non paritarie quelle iscritte negli elenchi regionali delle scuole non paritarie (diversamente non si può nemmeno parlare di una “scuola”).

La domanda di iscrizione in tali elenchi deve essere presentata all’Ufficio Scolastico della Regione in cui la scuola ha sede entro il 31 marzo di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la documentazione riguardante il possesso dei requisiti.

L’Ufficio Scolastico Regionale procede alla verifica della dichiarazione e della documentazione e, in caso di riscontro positivo, iscrive la scuola nell’elenco regionale con l’indicazione della tipologia di scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio dichiarati e ne dà comunicazione alla scuola che ha prodotto domanda, entro il 30 giugno e con effetto dall’inizio dell’anno scolastico immediatamente successivo.
L’iscrizione della scuola nell’elenco regionale comporta il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda.
La scuola non paritaria, non facendo parte del sistema scolastico nazionale, non può rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale e non può assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per le scuole statali o paritarie.

La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 5, del citato decreto-legge 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2006, assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, ferme restando le disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado.

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PRIVATE (NON PARITARIE)
Secondo quanto disposto dall’art. 15 comma 4 dell’O.M. 60/2020 sulle graduatorie provinciali e d’istituto, il servizio prestato nelle scuole private (non paritarie) iscritte negli elenchi regionali è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici (similmente a quanto previsto in precedenza).

Per un approfondimento della differenza fra scuole non paritarie e centri studi si veda questo articolo

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