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Abilitazioni/Specializzazioni conseguite all’estero ed elenchi aggiuntivi: la situazione [Chiarimenti]

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scuola superiore di mediazione linguisticaSta facendo discutere in questi mesi la vicenda relativa al conseguimento delle abilitazioni/specializzazioni all’estero e al conseguente inserimento di tali docenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi.
La questione è tanto più rilevante se si considera che quest’anno dalle GPS I fascia, compresi gli elenchi aggiuntivi, sono state effettuate le assunzioni straordinarie di cui all’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021.

INSERIMENTO NELLE GPS
L’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, innovando rispetto a quanto previsto in precedenza, ha espressamente previsto la possibilità di inserimento con riserva degli aspiranti in possesso di titolo di accesso estero, in attesa di riconoscimento.
L’art 7 comma 4 lettera e) prevede, infatti, che:

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo; f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza”.

L’O.M. 60 ha dunque consentito espressamente la possibilità di inserimento con riserva a condizione che, entro il termine di presentazione dell’istanza di inserimento, l’aspirante abbia presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale.

ELENCHI AGGIUNTIVI
Fermo restando che l’inserimento, anche con riserva, sarà possibile in occasione dell’aggiornamento ordinario delle graduatorie previsto per il 2022, la situazione è diversa per quanto riguarda l’inserimento negli elenchi aggiuntivi.
Il Decreto 51 del 3 marzo 2021, che disciplina specificatamente la composizione degli elenchi aggiuntivi di I fascia, diversamente dall’O.M. 60/2020 (di cui abbiamo parlato sopra), ha previsto che:

La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale ABILITAZIONE/SPECIALIZZAZIONE nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.

Tale decreto quindi, non solo contiene l’espressione “riconosciuti in Italia” ma non precisa altresì che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento.

Ciò nonostante, benché il DM 51/2021 non ha previsto l’inserimento con riserva, la piattaforma ministeriale (probabilmente predisposta sulla base dell’O.M. 60/2020), lo ha invece consentito, permettendo di dichiarare un titolo estero insieme alla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

L’amministrazione, interpellata dalle organizzazioni sindacali nel corso degli incontri avvenuti nel mese di Agosto, ha risposto affermando che il titolo di abilitazione/specializzazione deve essere stato conseguito effettivamente entro il 31 luglio, quindi l’inserimento di chi è in attesa di riconoscimento va precluso. Basandosi sulle indicazioni del Ministero gli uffici scolastici hanno provveduto all’esclusione dagli elenchi aggiuntivi dei suddetti candidati e ciò ha dato avvio a una serie di ricorsi.

RICORSI
La vicenda ha dato avvio a una serie di ricorsi proposti presso i vari tribunali amministrativi. Diciamo subito in tutti i casi i procedimenti si trovano ancora nella fase cautelare, per cui la vicenda si preannuncia lunga e travagliata.

TAR PUGLIA
Il TAR Puglia, Lecce – Sezione Seconda, sul ricorso presentato dai ricorrenti esclusi e in considerazione dell’istanza cautelare proposta, l‘aveva respinta, rinviando la trattazione collegiale alla Camera di Consiglio del 15 Settembre 2021 (data poi rinviata all’11 novembre 2021). Nella decisione si legge che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare monocratica, non si ravvisa la presenza del fumus boni iuris necessario per la concessione dell’invocata cautelare presidenziale urgente in quanto, l’art. 59 quarto comma del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, consente l’iscrizione negli appositi “elenchi aggiuntivi” della prima fascia GPS ai docenti che abbiano conseguito il titolo di abilitazione, avente validità giuridica in Italia, entro il 31 Luglio 2021, prevedendo solo la “riserva di accertamento del titolo“, e non anche la “riserva del successivo (oltre il 31 Luglio 2021) prescritto decreto di riconoscimento ministeriale del titolo di abilitazione conseguito all’estero”. master completamento classe di concorso

TAR LAZIO
Il TAR Lazio, Sez. III bis, con decreto Monocratico del 20 agosto 2020 n. 4445/2021 aveva invece accolto l’istanza cautelare monocratica ai soli fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti all’ulteriore corso della procedura mediante presentazione dell’istanza on – line entro il 21 agosto 2021, fissando la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 ottobre 2021.

TAR SICILIA
Anche il TAR Sicilia, come il TAR Lazio, con decreto n. 520/2021 aveva accolto la richiesta d’istanza cautelare monocratica, disponendo la riammissione dei ricorrenti negli elenchi aggiuntivi con la conseguente possibilità di partecipazione alle procedure di assegnazione degli incarichi a tempo determinato. Il Tribunale amministrativo aveva congiuntamente fissato la trattazione in camera di consiglio per il  7 settembre 2021.
Nelle motivazioni del decreto presidenziale si legge che “le questioni sollevate col ricorso in esame, che coinvolge altresì un notevole numero di soggetti interessati ed investe anche atti emessi dall’Autorità scolastica centrale, richiede un’appropriata valutazione in sede collegiale sia in termini di fumus che di periculum ma chetuttavia, che, in relazione al termine di scadenza sopra evidenziato (fissato per la presentazione telematica delle istanze di ammissione alle graduatorie di che trattasi) sussiste una oggettiva situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la concessione della chiesta misura cautelare”.

Sempre il TAR Sicilia, con sentenza 01483 del 16 Settembre 2021, sempre relativo allo stesso ricorso, lo ha però dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Nella sentenza si afferma che la riserva di giurisdizione amministrativa relativa alle procedure concorsuali non comprende la fase successiva all’approvazione della graduatoria; in particolare, non rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie riguardanti le pretese di assunzione basate sull’esito del concorso (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2017, n. 3191).

In tema di pubblico impiego privatizzato sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, “incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro”, mentre al giudice amministrativo sono devolute soltanto quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dall’approvazione della graduatoria.

Infine, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (organo di appello della Giustizia amministrativa in Sicilia), chiamato a decidere sul ricorso in appello presentato per riformare la suddetta sentenza del 16 Settembre, ha respinto la richiesta di misure cautelari monocratiche, fissando la  discussione in camera di consiglio al 13 ottobre 2021.

Nel decreto si legge che:

  • non risulta dimostrato che il depennamento dei ricorrenti dalla graduatoria impedisca il regolare avvio dell’anno scolastico con docenti collocati in posizione successiva, sicché non vi è un periculum in mora per l’interesse pubblico;
  • il periculum paventato dai ricorrenti è suscettibile di riparazione economica e pertanto non è irreparabile;
  • in ogni caso la decisione collegiale, da calendarizzarsi per il 13 ottobre 2021, interverrà ad anno scolastico appena iniziato consentendo, in caso di esito favorevole, anche la tutela in forma specifica.
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