Sappiamo che i 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali/familiari devono essere concessi a domanda del docente, dal Dirigente scolastico senza alcun potere discrezionale. In realtà può accadere di vedersi rigettata la richiesta. Ecco il perchè.
Permessi per motivi personali o familiari – Normativa
L’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 dispone:
“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.”
Quindi il docente presenta un’istanza-richiesta di permesso allegando l’autocertificazione o qualsivoglia documentazione; quest’ultima di fatto, insieme alla genericità dei motivi personali o familiari, fanno venir meno il potere discrezionale del Capo di istituto il quale non può non autorizzare.
Quali sono i motivi personali o familiari – Esempi
Innanzitutto non devono essere motivi per forza gravi, anzi. Accompagnare un familiare ad una visita medica, presenziare al matrimonio del migliore amico, assistere fuori città ad un concerto del proprio cantante preferito, rientrano a pieno titolo tra i motivi personali o familiari; situazioni di interesse per le quali il dipendente ha un giovamento in termini di benessere per sè o i propri cari e non può far a meno, nel soddisfare tali esigenze, di assentarsi dal luogo di lavoro.
La richiesta di permesso familiare/personale non è soggetta al potere discrezionale del Dirigente scolastico
I motivi, per i quali si chiedono i tre giorni, non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Lo hanno stabilito diverse sentenze in altrettanti tribunali. Il docente ha pieno diritto ad usufruire dei tre giorni di permesso per motivi familiari e personali, come disposto dall’art. 15, comma 2 del CCNL 2007.
Il dirigente scolastico in alcuni casi può non autorizzare il permesso
Può succedere che il Capo di istituto non acconsenta alla fruizione del permesso per motivi familiari o personali al docente in questione. Ciò può accadere principalmente in due casi:
- mancata autocertificazione o documentazione inerente la situazione di interesse che porta il docente a richiedere il giorno di permesso retribuito;
- nel caso in cui vi sia un regolamento apposito di istituto declinante la materia “permessi, ferie, aspettativa…” che disponga un tetto massimo di richieste giornaliere di permesso.
Mancata autocertficazione o documentazione
Come abbiamo visto poco sopra, è il contratto collettivo nazionale del lavoro, comparto Istruzione e ricerca, a disporre che l’istanza per la richiesta del permesso retribuito per motivi familiari o personali sia corredata da apposita certificazione o documentazione. In mancanza di essa, il Dirigente scolastico può legittimamente emanare un provvedimento amministrativo di diniego alla richiesta avanzata dall’insegnante.
Nel caso in cui, invece, sia regolarmente presentata in allegato alla richiesta del permesso retribuito, l’autocertficazione o la documentazione, al Dirigente scolastico spetta solo un controllo di natura formale riferente alle indicazioni giustificative dell’assenza.
Regolamento di istituto concernente i criteri di fruizione dei permessi retribuiti
Ogni istituzione scolastica può adottare un regolamento interno su specifiche argomentazioni, sempre nei limiti e nel rispetto della Legge.
Poniamo ad esempio, che in prossimità di festività, domeniche, ci siano parecchie richieste da parte degli insegnanti di permesso retribuito vuoi per motivazioni reali, vuoi per fare “Ponte”. A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, diceva qualche politico molto tempo fa; in tal caso potrebbe capitare che a causa della mole di richieste nel medesimo giorno, il Dirigente scolastico abbia qualche difficoltà nel garantire all’utenza il servizio scolastico.
In sostanza vi è un’intersezione tra due diritti, entrambi da garantire: da un lato quello dei docenti di vedersi attribuiti i giorni di permesso, dall’altro quello degli studenti di usufruire delle ore di lezione. Ecco che allora il Dirigente scolastico può disporre insieme agli organi collegiali un regolamento apposito prevedendo un tetto massimo di richieste giornaliere, in modo tale da poter garantire l’attività scolastica in termini di qualità e quantità oppure disponendo la non autorizzazione al permesso per motivazioni non idonee quali, allungare il week end, o perchè privo di documentazione. In sostanza non è sufficiente inserire nella domanda un generico “motivi personali o familiari”; occorre fornire specifiche indicazioni giustificative dell’assenza.
D’altronde come riportato dal D.Lgs. 165/01 spetta al Capo di istituto il dovere di organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative; la gestione del personale e l’organizzazione del lavoro sono di competenza del Dirigente scolastico; tutto ciò, naturalmente, correlato ad una informazione alla parte sindacale.
Per motivi urgenti o imprevedibili non occorre il preavviso
Nel regolamento di cui sopra può venire declinato dalle istituzioni scolastiche il termine di preavviso per la richiesta del permesso per motivi familiari e personali, solitamente dai 3 ai 6 giorni. In caso però di motivo urgente, imprevedibile per l’insegnante, il Dirigente scolastico, anche in deroga a quanto contenuto nella regolamentazione della scuola, compreso il tetto giornaliero di richieste, non ha alcun potere discrezionale e deve autorizzare il permesso; anche se quest’ultimo viene richiesto con sole 24 ore di anticipo
da orizzontescuola