Le regole e le disposizioni da seguire per la presentazione della domanda da MAD e la relativa attribuzione delle supplenze per il 2021/22.
Conclusa la fase dell’attribuzione degli incarichi a termine da GPS e GAE, si passa al conferimento delle supplenze dalle GI: esaurite anche queste, i Dirigenti Scolastici potranno ricorrere alle MAD, le domande di messa a disposizione. Vediamo con precisione quali le disposizioni che ne regolamentano l’assegnazione.
Disposizioni per il 2021/22 relativamente alle MAD
La circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 ha indicato le direttive da seguire in merito all’attribuzione delle supplenze da MAD per l’anno scolastico 2021/22. Queste disposizioni non si basano su nessuna ordinanza o decreto ministeriale: l’anno scorso una nuova circolare ne ha apportato delle modifiche in corso d’opera, per non lasciare vuote molte cattedre da assegnare o coprire.
Nella circolare ministeriale annuale il Ministero determina che, solo dopo l’esaurimento delle GI e di quelle degli istituti viciniori, il DS può convocare da MAD. Si precisa che gli aspiranti possono presentare richiesta esclusivamente se non inseriti in nessuna Graduatoria Provinciale e di conseguenza di istituto: questo sia per sostegno che per posto comune.
Regolamento per le supplenze da MAD
Di seguito le regole che disciplinano il conferimento delle supplenze da MAD:
- In presenza di più richieste, i Dirigenti Scolastici daranno precedenza agli aspiranti con titolo di abilitazione o specializzazione.
- Gli eventuali incarichi stipulati da MAD devono seguire gli stessi criteri stabiliti dall’ordinanza ministeriale 60/2020 che disciplina anche le supplenze da GI.
- Nelle richieste di Messa a disposizione presentate attraverso autocertificazione in base al DPR 445/2000 si devono indicare tutte le dichiarazioni necessarie: questo al fine di eventuali e doverosi controlli che la scuola vorrà effettuare sui requisiti degli aspiranti.
- Gli aspiranti possono presentare richiesta esclusivamente per una sola provincia.
La limitazione ad una sola provincia si spiega con il proposito del MI di non aggravare il lavoro delle Segreterie: il Ministero prospetta un corretto funzionamento del sistema delle supplenze e quindi un limitato ricorso alle MAD. Solo nei prossimi mesi si potrà vedere se queste previsioni sono corrette.
Quali le sanzioni previste?
A parte quelle previste dalla circolare 60/2020, il MI non fa riferimento ad ulteriori sanzioni. Gli aspiranti che presentano domande per più province e che sono inseriti già nelle GPS incorreranno in qualche conseguenza? Anche per questo aspetto si attendono disposizioni da parte del Ministero.