Il 29 dicembre 2019 il legislatore ha modificato l’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, (poi nuovamente novellato dal decreto-legge n. 73
del 2021) disponendo che
«A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono […] ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità […]».
L’articolo 36, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, rimasto in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del contratto 19 aprile 2018, dispone che:
«il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.»
Alcune istituzioni scolastiche hanno chiesto come applicare queste due disposizioni ai docenti che abbiano ricevuto una proposta di contratto a tempo determinato annuale, comprese quelle di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021.
- i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019/2020, o precedentemente, possono avvalersi dell’articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, e accettare la proposta a tempo determinato annuale, mantenendo il precedente ruolo, purché si tratti di un «diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di
concorso»; - i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021 non possono accettare la proposta a tempo determinato annuale (in quanto sono soggetti al vincolo triennale che si estende anche agli incarichi ex art. 36 CCNL). Possono, però, rinunciare definitivamente e irrevocabilmente al ruolo per accettarla;
- i docenti destinatari contemporaneamente di una proposta a tempo indeterminato e di una a tempo determinato annuale per l’anno scolastico 2021/2022 devono optare per una sola di esse.