da Il Sole 24 Ore di Dino Caudullo e Claudio Tucci
Ancora due giorni, e si parte. Per il milione e passa di personale scolastico, tra docenti e tecnico-amministrativo, da mercoledì scatta l’obbligo di green pass. Il decreto legge del 6 agosto scorso (111/2021) ha infatti previsto che – dal 1° settembre al 31 dicembre – docenti, personale Ata e dirigenti scolastici devono possedere ed esibire la “certificazione verde”, che viene rilasciata dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni, dopo aver completato il ciclo vaccinale, per essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o per essere guariti da Covid nei sei mesi precedenti.
A ridosso di Ferragosto è arrivato il protocollo sulla sicurezza. Poi il ministero dell’Istruzione ha predisposto circolari e diversi comunicati stampa per illustrare le novità. Domani è in calendario anche una conferenza di servizio con i presidi, che, in base alla legge, ne dovranno controllare il rispetto (ma possono delegare altro personale scolastico). Secondo gli ultimi dati del commissario Figliuolo, il 90,45% del personale ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino o dose unica, mentre il 9,55% è senza vaccino (anche per ragioni sanitarie), pari a 138.435 soggetti.
Proviamo a fare chiarezza.
Esclusi dall’obbligo del possesso del green pass sono solo le persone esenti dalla campagna vaccinale in base a idonea certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie in formato anche cartaceo che, nelle more dell’adozione delle disposizioni attuative da parte del ministero della Salute, ha validità massima fino al 30 settembre; fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali.
Chi è senza green pass
In mancanza del green pass, il personale non sarà ammesso in servizio, non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola e sarà considerato assente ingiustificato; a decorrere poi dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso e non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento. A partire dal primo giorno, invece, e per ogni giorno di mancata esibizione del green pass, dallo stipendio viene sottratta la singola giornata, in quanto assenza non giustificata.
Le sanzioni amministrative
La violazione riguardante l’obbligo del possesso della certificazione verde e il dovere di controllo e verifica sono puniti con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che va ad aggiungersi alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro, ovvero la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal quinto giorno. La violazione sarà sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali «organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro».
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto legge, al personale privo di certificazione e considerato assente ingiustificato, il dirigente scolastico, come detto, deve anche applicare la misura della sospensione dal lavoro oltre il quinto giorno di assenza, con la privazione della retribuzione e di tutti gli emolumenti accessori. Al quinto giorno di assenza ingiustificata, il preside, quindi, dovrà notificare al dipendente il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione che, visto l’arco temporale indicato dal decreto legge, allo stato non potrà andare oltre il 31 dicembre, fatte salve eventuali proroghe dello stato di emergenza e conseguenti disposizioni integrative del decreto legge 111/2021.
Il nodo controlli
Sono i dirigenti scolastici a essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, anche mediante formale delega al personale della scuola: si possono quindi avvalere dei collaboratori scolastici per effettuare i controlli.
Le modalità con cui procedere al controllo non sono tuttavia ancora chiare. Domani, come detto, è prevista una conferenza di servizi con i vertici del ministero dell’Istruzione e i presidi per affrontare i diversi nodi sul tavolo. Istruzione, Sanità e Garante della privacy stanno mettendo a punto una piattaforma informatica per supportare le scuole nei controlli (viaggerà sul sistema interno Sidi). Nella piattaforma dovrebbero comparire solo i colori verde (che significa green pass attivo) e rosso (green pass non attivo), così da facilitare il compito del personale della segreteria.
In quest’ottica, potrebbe venir d’aiuto la decisione di estendere a un anno la validità del certificato verde, in luogo degli attuali nove mesi. La proroga della validità del green pass alleggerirebbe non poco il lavoro delle scuole nelle operazioni di controllo, che potrebbero essere effettuate solo una volta l’anno nei confronti del personale già vaccinato. Mentre un controllo periodico potrebbe scattare solo per il personale non vaccinato che ottiene il green pass effettuando il tampone (a oggi tuttavia i controlli sono da fare tutte le mattine).
L’idea è partire con la nuova piattaforma in via sperimentale per qualche giorno, e poi a regime da quando inizieranno le lezioni.
Le prime sentenze
Il tema green pass, come era prevedibile, ha portato forti polemiche nel mondo della scuola. E anche i primi contenziosi. All’indomani dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori pubblici, la giurisprudenza si è espressa nel senso che l’obbligo in capo al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a garantire un ambiente di lavoro sicuro costituirebbe una base giuridica sufficiente a permettere allo stesso datore di imporre la vaccinazione, considerando legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di lavoratori non vaccinati (Tribunali di Modena, 23 luglio 2021, Verona, 24 maggio 2021, Belluno, 19 marzo 2021).
Inoltre, secondo il Tribunale di Roma (ordinanza 28 luglio 2021), il datore di lavoro potrebbe sospendere il lavoratore non vaccinato anche quando il medico competente lo abbia giudicato inidoneo o idoneo con limitazioni alla mansione a causa della mancata vaccinazione. Nei giorni scorsi anche il Tar Lazio si è espresso sull’argomento, dichiarando inammissibile la domanda cautelare proposta in un ricorso con il quale si impugnava, in via diretta, il decreto legge del 6 agosto e respingendo anche l’istanza su altro ricorso proposto contro la nota tecnica del 13 agosto, in quanto ritenuta di mero carattere ricognitivo del contenuto del decreto legge.