È possibile lo scambio di cattedre fra docenti? Diciamo subito che tale possibilità non è contemplata ai fini delle operazioni di mobilità mentre nel caso delle assegnazioni provvisorie è circoscritta al solo caso dello scambio di cattedre fra coniugi.
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
L’art.7 comma 13 del CCNI sulla mobilità annuale 2016/2017 prevedeva che:
In sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. Analogamente, in considerazione del carattere straordinario delle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2016/17, al termine delle operazioni, a domanda degli interessati, è inoltre regolamentata la possibilità di scambio tra due docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento che abbiano prodotto domanda e non abbiano ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Il Miur d’intesa con le OO.SS. fornirà successivamente indicazioni agli uffici al fine di assicurare trasparenza e omogeneità nella suddetta procedura”.
Quindi, dato il carattere straordinario delle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2016/2017 (che ricordiamo seguì il piano assunzionale straordinario della c.d. “Buona scuola”), si prevedeva la possibilità di scambio tra due docenti del medesimo insegnamento, a condizione che i docenti coinvolti avessero prodotto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale senza essere soddisfatti. In tale comma però si precisava che, successivamente, d’intesa con le organizzazioni sindacali, il MIUR avrebbe fornito indicazioni agli uffici, per assicurare trasparenza e omogeneità della suddetta procedura.
I successivi contratti della mobilità annuale e, in particolare quello attualmente in vigore per gli anni scolastici 2019\2020, 2020\2021 e 2021\2022 non contemplano più tale possibilità, poiché all’art. 3 (contrattazione decentrata regionale) si fa unicamente riferimento allo scambio cattedre tra coniugi, poi regolato concretamente dai singoli contratti regionali.
ART 3 comma 4 CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
Analoga disposizione è prevista dall’art. 17 anche per il personale ATA.
Ad esempio il contatto regionale integrativo Regione Sicilia prevede che “a conclusione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e comunque entro l’inizio delle lezioni, saranno disposti eventuali scambi di posto fra coniugi e conviventi di fatto (la cui stabilità risulti da certificazione anagrafica) a condizione che entrambi appartengano allo stesso ordine e grado di scuola nonché nella stessa classe di concorso e tipologia di posto”. Le domande dovranno essere presentate entro 3 giorni dalla pubblicazione dei movimenti di ogni ordine e grado. Nel caso in cui lo scambio riguardi due province diverse le domande dovranno essere presentate ad entrambi gli uffici competenti che le esamineranno di concerto.