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Le certificazioni linguistiche rilasciate dai Centri Linguistici d’Ateneo: nelle GPS non sono più valutabili

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università telematica 2021 - 2022Nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle connesse graduatorie d’istituto sono valutabili le certificazioni linguistiche. 

Le attuali tabelle titoli allegate all’O.M. 60/2020 prevedono la valutazione delle certificazioni linguistiche nella seguente misura:

  • B2 3 punti
  • C1 4 punti
  • C2 6 punti

Come precisano le tabelle, si valuta un solo titolo per ciascuna lingua straniera. Possono dunque essere valutate certificazioni linguistiche differenti ma solo per lingue differenti. Nel caso in cui invece il candidato possegga due o più certificazioni linguistiche afferenti alla stessa lingua, si valuta solo il titolo di livello più alto.corso di preparazione al concorso tfa sostegno vi ciclo 2021

ENTI CERTIFICATORI RICONOSCIUTI
Gli enti per la certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico riconosciuti dal MIUR sono esclusivamente quelli indicati nel Decreto del Direttore Generale N° 118 del 28/02/2017 (in allegato alla presente) che periodicamente viene aggiornato. Pertanto soltanto le certificazioni rilasciate da tali enti danno diritto alla valutazione in graduatorie e concorsi del settore scuola.

CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAI CENTRI LINGUISTICI D’ATENEO
Fino all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto del 2017, le certificazioni rilasciate dai Centri Linguistici di Ateneo (CLA) erano valutabili limitatamente al livello B2 in base a quanto stabilito dalla Nota MIUR prot. 2034 del 10/06/2014 punto n. 3.

Pertanto le certificazioni linguistiche rilasciate da università (anche telematiche) di livello superiore al B2, anche se rilasciate in data anteriore al DM 7 marzo 2012, non erano comunque valutabili in graduatorie e concorsi del settore scuola.

L’O.M. 60/2020, che ha istituito e regolato le nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), ha però innovato sul punto.

Le tabelle allegate all’Ordinanza stabiliscono che si valutino le

“Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)”.

A ulteriore chiarimento è stato poi emanata dal Ministero la FAQ n. 23:diploma recupero anni scolastici

Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, radunati negli appositi elenchi. NON sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo. In questo caso occorre NON SELEZIONARE la voce che chiede gli estremi del riconoscimento.

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