L’art. 399 bis del Testo Unico 297/1994 (introdotto dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159), integralmente richiamato dall’Allegato A, prevede che:
L’immissione in ruolo comporta, all‘esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse”.
Come previsto dalla norma, il depennamento riguarda tutte le graduatorie concorsuali eccezion fatta per quelle dei concorsi ordinari.
Una questione ancora non del tutto risolta è quella sull’applicabilità di tale norma anche nel caso di immissione in ruolo con riserva, con particolare riferimento ai tanti Diplomati Magistrali inseriti nelle GaE con riserva e con provvedimento ancora pendente.
Con la nota n. 24335 dell’11 agosto 2020, rispondendo a una specifica richiesta di chiarimento pervenuta dalle Organizzazioni sindacali, il Ministero dell’Istruzione aveva chiarito che, in mancanza di un’espressa previsione normativa, la norma in questione trovava applicazione anche nei confronti del personale iscritto con riserva nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso del titolo di diploma magistrale (conseguito entro l’anno scolastico 2001\2002) iscritto nelle graduatorie con riserva per effetto di provvedimento giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa.
Ebbene, nel corso degli incontri avvenuti in questi giorni per le immissioni in ruolo e il conferimento delle supplenze, le organizzazioni sindacali hanno chiesto di chiarire ancora una volta la corretta applicazione dell’art. 399, specificando che la decadenza non riguarda i docenti assunti in ruolo con riserva (come i diplomati magistrali con vertenza in atto).
Secondo quanto riferiscono le organizzazioni sindacali, anche secondo l’amministrazione, il depennamento può essere fatto solo in caso di una nomina in ruolo a pieno titolo e non a situazioni ancora pendenti. Sarebbe però auspicabile l’emanazione di una nota ufficiale stante l’esistenza della precedente nota emanata nel 2020.