Anche i docenti di ruolo, così come i precari, sono graduati sulla base dei titoli e dei servizi. Infatti, ai fini della mobilità e nelle graduatorie interne d’istituto si prendono in considerazione i titoli indicati dal Contratto Collettivo Integrativo della Mobilità (CCNI).
Le graduatorie interne d’istituto, da non confondere con le graduatorie d’istituto dei precari, sono le graduatorie utili per l’individuazione dell’eventuale perdente posto, nel caso in cui si verifichi una contrazione dell’organico della scuola.
L’attuale contratto, valido per gli anni scolastici 2019\2020, 2020\2021 e 2021\2022 prevede, tra l’altro, l’attribuzione di 12 punti per il superamento di concorsi ordinari per titoli e servizi. Va sottolineato che l’anno prossimo l’attuale contratto dovrà essere rinegoziato dal Ministero con le organizzazioni sindacali e in tale occasione potrebbero esserci delle modifiche.
per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza”.
Come precisa la nota n. 1, il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.
Nella mobilità territoriale (trasferimenti da una scuola all’altra) e nelle graduatorie interne d’istituto è valutabile un solo pubblico concorso.
CONCORSI DI LIVELLO PARI O SUPERIORE
Questo significa che, ad esempio, per il docente titolare su infanzia si valuta il superamento del concorso nella scuola primaria ma non viceversa. Per il docente di ruolo su scuola secondaria di I grado si valuta il superamento del concorso su scuola secondaria di II grado mentre non vale il contrario. Analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado (ITP) sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
Viene equiparata all’inclusione in graduatoria di merito l’inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.
I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
ESCLUSIONI
I concorsi valutabili sono quelli ordinari per esami e titoli. Come precisa la nota n. 10, sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione, sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018 (concorsi 2018 per la scuola secondaria e per la scuola dell’infanzia e primaria). Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
MOBILITÀ PROFESSIONALE
Diversamente dalla mobilità territoriale, nella mobilità professionale (passaggi di ruolo e\o di cattedra), oltre al primo concorso valutabile 12 punti si valutano anche ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza. Per ogni concorso ulteriore vengono attribuiti 6 punti.