Tra le misure previste dal Decreto Sostegni BIS, vi è la possibilità di assumere in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, dalle graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia.
ASSUNZIONE E CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
I soggetti individuati saranno destinatari di un contratto a tempo determinato proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel caso di esito positivo dell’anno di formazione e prova il docente verrà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021.
Vediamo di seguito quali sono le differenze fra l’ordinario periodo di formazione e prova e quanto previsto dal D.L. 73/2021 per le assunzioni da GPS I fascia.
IL PERCORSO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE E PROVA
Il personale docente ed educativo neoimmesso in ruolo, a norma della Legge 107/15 comma 116, è sottoposto al percorso annuale di formazione iniziale e prova, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche.
Durante l’anno di formazione e prova il docente dovrà svolgere diverse attività, affiancato da un docente tutor designato dal Dirigente scolastico. La durata complessiva del percorso è quantificata in 50 ore di impegno.
In particolare dovranno essere svolge le seguenti attività:
- INCONTRI INIZIALI E DI RESTITUZIONE FINALE (6 ORE COMPLESSIVE)
- LABORATORI FORMATIVI (12 ORE)
- ATTIVITÀ DI PEER TO PEER, TUTORAGGIO E RUOLO DEI TUTOR E DEI DIRIGENTI SCOLASTICI (12 ore)
- ATTIVITÀ SULLA PIATTAFORMA INDIRE (20 ORE)
Al termine dell’anno di prova il personale docente è sottoposto a valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sentito il parere del comitato per la valutazione dei docenti e sulla base dell’istruttoria del docente tutor.
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio o i 120 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo. Non esistono limiti temporali alla possibilità di rimandare l’anno di prova per cui esso potrà essere rinnovato anche più volte.
Cosa diversa è il caso in cui il docente, al termine dell’anno di formazione e prova, abbia ottenuto un esito sfavorevole della prova. In tal caso il docente effettuerà un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Il secondo esito negativo determinerà quindi la risoluzione del contratto.
IL PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE E PROVA PER GLI ASSUNTI DA GPS I FASCIA
I docenti assunti da GPS I fascia, stipuleranno inizialmente un contratto a tempo determinato. Ciò nonostante saranno comunque sottoposti al periodo di formazione e prova così come sopra descritto con alcune particolarità.
Al termine dell’anno di formazione e prova il personale docente sarà sottoposto a valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sentito il parere del comitato per la valutazione dei docenti e sulla base dell’istruttoria del docente tutor.
In aggiunta rispetto al normale percorso annuale è però prevista lo svolgimento di una prova disciplinare, alla quale accedono i candidati il cui percorso annuale di formazione e prova è stato valutato positivamente. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
GIUDIZIO POSITIVO
In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
VALUTAZIONE NEGATIVA DELL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Quindi, nel caso di valutazione negativa espressa dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Comitato di valutazione, l’anno di prova viene reiterato. Questo significa che l’anno di formazione iniziale potrà essere ripetuto ma una sola volta poiché, nel caso di un secondo esito negativo, il contratto si scioglierà come avviene di consueto con riferimento all’anno di formazione e prova.
GIUDIZIO NEGATIVO DELLA PROVA DISCIPLINARE
Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di assunzione e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. In questo caso quindi non vi sarà alcuna possibilità di ripetere l’anno di formazione e prova.