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Mobilità: quando la laurea in scienze della formazione primaria si valuta come titolo ulteriore

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università telematica 2021 2022La tabella titoli della mobilità prevede alla voce E Titoli generali, l’attribuzione di 5 punti per:

ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 — L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza”.

Si faccia attenzione all’espressione utilizzata “oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza”.
La nota n. 12 precisa il significato di tale espressione.

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto”.

Pertanto, sempre secondo la nota n. 12:corso di preparazione al concorso tfa sostegno vi ciclo 2021

  • Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). Questo significa che anche i docenti di scienze motorie immessi in ruolo grazie al diploma ISEF e che successivamente hanno conseguito la laurea in scienze motorie non avranno diritto a tale ulteriore punteggio perché la laurea in scienze motorie costituisce il titolo di studio che attualmente dà accesso al ruolo per le classi di concorso A-48 e A-49.
  • Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza, salvo le seguenti due eccezioni previste dalla stessa nota:
    • Ai docenti di ruolo nella scuola primaria, per la laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza;
    • Ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.
  • Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
    • Ai docenti titolari delle classi di concorso A29 e A30 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;
    • Ai docenti titolari della classe di concorso A56 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001;

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