Nelle operazioni di immissione in ruolo, relativamente alla II fase (scelta della sede all’interno della provincia), l’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104.
Le precedenze saranno riconosciute alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità dettate per il personale di ruolo.
A tal fine i candidati dovranno avere cura di indicare nella procedura online il diritto alla priorità nella scelta della sede, i dati degli assistiti, l’ente che ha rilasciato la certificazione e dovrà allegare in un unico file formato PDF oppure una cartella compressa ZIP anche la documentazione relativa alla Legge 104/1992. Una volta indicata la presenza del riconoscimento della L.104/92 , tutti gli elementi relativi alla sezione Legge 104 sono obbligatori.
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL DIRITTO ALLA PRECEDENZA
Alla domanda online dovrà essere allegata la documentazione comprovante il diritto alla precedenza, così da consentire l’effettuazione delle valutazioni di competenza per l’assegnazione della sede con priorità.. Poiché il sistema consente di allegare un unico file, dovrà essere predisposto un unico file formato PDF oppure una cartella compressa ZIP.
A tale fine occorre seguire eventuali indicazioni indicazioni fornite dagli uffici scolastici. L’Ufficio scolastico di Sassari ha fornito alcune indicazioni sulla documentazione da allegare.
PRECEDENZA ART. 21 E ART. 33 C. 6 (DISABILITÀ PERSONALE)
DOCUMENTAZIONE SANITARIA
- certificato handicap grave art, 3 comma 3 rilasciato da ASL l. 104/92, (art. 33 c. 6) oppure
- certificato invalidità uguale o superiore a 2/3 e riconoscimento handicap o copia conforme rilasciate da ASL l. 104/92, art. 21
- certificato provvisorio rilasciato da medico specialista ASL, specialista nella patologia denunciata;
-
- perché la domanda è stata prodotta già da 45 giorni e la visita non è stata effettuata
- nel caso di malattie oncologiche, perché la domanda è stata prodotta già da 15 giorni e la visita non è stata effettuata e inoltre, ina tale caso, la mancata emissione dell’accertamento definitivo deve risultare dal certificato
- anche certificato del medico di base , se trattasi di sindrome Down (infatti, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base).
PRECEDENZA ART. 33, COMMI 5 E 7, LEGGE N. 104/92 PER L’ASSISTENZA
SOGGETTI A CUI SI PRESTA ASSISTENZA
□ FIGLIO (anche adottivo) RICHIESTA da parte del genitore
□ CONIUGE – RICHIESTA da parte dell’altro coniuge
□GENITORE – RICHIESTA DAL SOLO FIGLIO (REFERENTE UNICO) IN GRADO DI PRESTARE ASSISTENZA
□ altro genitore → dichiarare se scomparso o impedito oggettivamente (l’impedimento può essere determinato da motivi di salute e in tal caso allegare certificato medico che dichiari impedimento all’assistenza)
□ dichiarare se candidato è unico figlio convivente (la condizione di unico figlio convivente deve essere dichiarata e se ci sono più figli conviventi si ricade nel punto successivo)
□ ove non ricorra punto precedente, dichiarare la presenza di altri figli oltre il candidato non in grado di prestare assistenza -> l’impedimento dei fratelli è parimenti da esplicitare in dichiarazione ( l’impedimento può essere determinato da motivi di salute e in tal caso allegare certificato medico che attesti impedimento all’assistenza, altrimenti indicare le motivazioni oggettive del reale impedimento con autocertificazione degli altri figli)
□ FRATELLO
□ dichiarare se i genitori sono scomparsi o gravemente inabili l’inabilità deve essere documentata con certificato)
□ dichiarare se il candidato è convivente con l’assistito
□ dichiarare se trattasi di soggetto esercente TUTELA
□ AL SOGGETTO NEI CUI CONFRONTI SI ESECITA LA TUTELA
□ documentata con provvedimento giudice tutelare. La nomina di amministratore di sostegno non integra la TUTELA)
DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA ALLEGARE PER FRUIRE DELLA PRECEDENZA
- certificato riconoscimento condizione handicap o copia conforme rilasciato da ASL l. 104/92, art. 33 comma 3
- Attestazione gravità handicap (riconoscimento gravità art. 3 c. 3 L. 104/1992)
- Handicap con carattere permanente (per i figli disabili può essere temporanea)
- certificato provvisorio rilasciato da medico specialista ASL, specialista nella patologia denunciata;
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- perché la domanda è stata prodotta già da 45 giorni e la visita non è stata effettuata
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- nel caso di malattie oncologiche, perché la domanda è stata prodotta già da 15 giorni e la visita non è stata effettuata e inoltre, in tale caso, la mancata emissione dell’accertamento definitivo deve risultare dal certificato
- anche certificato del medico di base , se trattasi di sindrome Down (infatti, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base).
ALTRA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- autocertificazione attestante rapporto di discendenza, coniugio, parentela o sentenza adozione e affidamento; l’autocertificazione deve recare la composizione del nucleo familiare se la richiesta proviene da figlio unico referente o da fratello (per documentare che le dichiarazioni di impedimento siano presentate da tutti componenti il nucleo familiare).
- autocertificazione no ricovero del parente da assistere a tempo pieno presso istituti specializzati.
- dichiarazione dell’interessato sulla prestazione di assistenza continua, globale e permanente (art. 3, comma 3).
La documentazione da produrre e le autocertificazioni dovranno essere accompagnate da documento d’identità in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di valutazione documentazioni trasmesse con modalità diverse e al di fuori del portale Istanze Polis.