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Immissioni in ruolo 2021/22: candidati iscritti nelle graduatorie con riserva; riserva “T” e riserva “S”

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università telematicaL’allegato A, contente le istruzioni operative per le immissioni in ruolo 2020\2021 prevede che:

In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa. Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli PQM, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato. Restano ferme le indicazioni già fornite con le note del Dipartimento ovvero della Direzione generale per il personale scolastico, con riferimento ad alcuni specifici filoni di contenzioso”.

Pertanto, secondo le istruzioni operative nel caso di inserimento con riserva nelle graduatorie utili per l’immissioni in ruolo, gli Uffici Scolastici dovranno procedere, a seconda dei casi:

  • All’immissione in ruolo con riserva con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente laddove il dispositivo del provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza) preveda il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato\determinato oppure
  • All’accantonamento dei posti in attesa del giudicato (cioè di una sentenza divenuta definitiva).

In sostanza, per le scelte relative alle modalità con cui procedere le istruzioni operative rimandano ai singoli provvedimenti giudiziari, per cui la decisione se accantonare il posto o assumere con riserva è rimandata agli Uffici Scolastici Regionali competenti.
Nel caso di immissione in ruolo con riserva, qualora intervenisse una sentenza di merito negativa, i docenti in questione saranno depennati dalle graduatorie, saranno annullati gli atti di individuazione del docente come destinatari del relativo incarico e i dirigenti scolastici adotteranno i decreti di risoluzione del contratto sulla base della suddetta clausola risolutiva.

CANDIDATI INSERITI CON RISERVA “T” NELLE GAE
Quanto suddetto vale con riferimento ai candidati inseriti con riserva a seguito di contenzioso, come per esempio, i candidati (per lo più Diplomati Magistrali) inseriti nelle GaE con riserva “T”. Per tali candidati gli avvisi degli Uffici scolastici prevedono il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato dalla graduatorie ad esaurimento. Nella relativa contratto dovrà essere apposta la seguente clausola: ”il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’amministrazione”.

CANDIDATI INSERITI CON RISERVA “S” NELLE GAE
Un’altra fattispecie è costituita invece dai docenti che sono inseriti nelle GaE con riserva “S” ovvero in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione.
Infatti, nelle GaE fu consentita l’iscrizione con riserva dei docenti che, al momento della chiusura delle GaE (a.a. 2007\2008) erano già iscritti a un corso abilitante (es. laurea in Scienze della formazione primaria, Conservatori e Accademie), in attesa del conseguimento del titolo. Questi docenti potranno sciogliere positivamente la riserva quando avranno concluso il loro percorso di studio e conseguito il titolo abilitante. Fino a quel momento non hanno titolo ad alcuna nomina e, pertanto non sono convocati.

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