In questo articolo proviamo a rispondere alle numerose richieste in merito alla possibilità di accettare, nello stesso anno scolastico, altre proposte di nomine, sulle base delle istruzioni operative appena pubblicate (Allegato A).
Sul punto in esame non ci sono novità rispetto alla versione dello scorso anno, la quale ha innovato rispetto al passato.
Il punto A.12 delle istruzioni 2021\2022 prevede infatti che:
L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato”.
Pertanto, chi nello stesso anno scolastico ha già accettato un’altra nomina in ruolo potrà accettarne un’altra indipendentemente da quale provincia o graduatoria avviene la successiva proposta.
In sintesi ciò è possibile:
- indipendentemente da quale graduatoria avviene la successiva nomina (GAE/concorsi);
- indipendentemente da quale sia la tipologia di posto (comune/sostegno) o la classe di concorso (che potrebbe anche coincidere con quella di prima nomina);
- indipendentemente da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia o regione rispetto alla prima nomina).
Al contrario le istruzioni operative relative agli anni 2019/2020 e precedenti consentivano tale possibilità limitatamente ai soli casi in cui l’assunzione avveniva da tipologie di graduatorie differenti (GAE, GM) o in province differenti.
É prevista una sola eccezione per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno. Si tratta dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del. DM 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale i quali non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.
RINUNCIA ALLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE
La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Non si avrà invece alcuna conseguenza per le altre classi di concorso\tipologie di posto per cui si è eventualmente inseriti nelle graduatorie.
ACCETTAZIONE DI ALTRA PROPOSTA IN ANNI DIFFERENTI
Le istruzioni operative disciplinano la possibilità di accettare un’altra proposta di assunzione nello stesso anno scolastico. Per quanto attiene invece alla disciplina di tale possibilità in anni scolastici differenti occorre considerare quanto disposto dall’art. 399 bis del D.lgs 297/1994:
3.bis L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
Pertanto, una volta ottenuta la conferma in ruolo il docente decade da tutte le graduatorie, comprese quelle per il conferimento delle supplenze, a eccezione di quelle dei concorsi ordinari per titoli ed esami (es: GM 2016). Il docente potrà quindi, negli anni successivi, sempre lasciare l’attuale ruolo per accettare una nuova proposta di assunzione proveniente dalle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami.
Resta ferma però anche la possibilità, prima dell’avvenuta conferma in ruolo, di accettare una proposta di assunzione proveniente da graduatorie diverse da quelle dei concorsi ordinari (es: GM2018) in quanto la decadenza da tali graduatorie si realizza solamente all’atto della conferma in ruolo.