I neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020/21 sono soggetti al vincolo triennale che impedisce loro di presentare anche domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria nonché di ricevere incarichi a tempo determinato in altre classi di concorso/gradi ai sensi dell’art. 36 del CNNL. La norma (art. 399 del Testo unico comparto scuola) prevede esclusivamente due deroghe:
- Innanzitutto sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
- alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.Il vincolo quindi non si applica inoltre al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare:La possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria per il personale che usufruire della Legge 104 resta però solo a condizione che le situazioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie.
TRASFERIMENTI
Dunque coloro che saranno immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 non potranno presentare domanda di mobilità (che si presenta tipicamente in primavera) per l’anno scolastico successivo, essendo soggetti al vincolo triennale, salvo che si rientri in una delle tre ipotesi ricordate sopra (situazioni sopravvenute relative alla disabilità grave del lavoratore o di altra persona assistita dal lavoratore e situazioni sopravvenute di esubero o sovrannumero).
ASSESGNAZIONI PROVVISORIE
Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie, valgono in generale le stesse regole perché il vincolo triennale si estende anche a tali operazioni.
Tuttavia, in occasione delle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2o21/2022, il Ministero, su richiesta dei sindacati, ha deciso di accogliere ulteriori due deroghe che riguardano situazioni tutelate da altre normative vigenti. Si tratta:
- dei docenti con figli di età inferiore ai 3 anni (ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs.151/2001 T.U. sulla maternità, che prevede per questa casistica la c.d. assegnazione temporanea);
- dei docenti che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 226/1999, art.17 e della Legge 86/2001, art.2 (personale coniuge di militare o categoria equiparata trasferita d’ufficio).
É molto probabile quindi che queste deroghe verranno riproposte anche in occasione delle domande per il prossimo anno.