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Concorso straordinario e abilitazione: Ministero orientato a riconoscerla con il superamento del periodo di prova

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università telematicaNel corso dell’incontro svoltosi venerdì 17 Luglio fra amministrazione e organizzazioni sindacali è stato discusso anche il tema del valore abilitante del concorso straordinario 2020 e dalla conseguente possibilità di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS.

Ricordiamo, a tal riguardo, che la legge 159/2019, che ha previsto l’indizione del concorso straordinario per il ruolo, prevedeva che i vincitori conseguissero l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso all’atto della conferma in ruolo (art. 1 comma 9 lettera f), prevedendo altresì che i vincitori potessero anche conseguire l’abilitazione prima dell’immissioni in ruolo, rispettando le condizioni stabilite dalla lettera g) numeri 2) e 3). Sul punto si veda il paragrafo successivo.

Allo stesso tempo, la stessa legge prevedeva la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove il punteggio minimo previsto, potevano conseguire l’abilitazione all’insegnamento sempre alle condizioni di cui alla lettera g). In altri termini gli idonei, al pari dei vincitori, potevano conseguire l’abilitazione all’insegnamento rispettando le condizioni stabilite dalla lettera g).

Ebbene, il Decreto Legge n. 73/2021, il cui processo di conversione è in corso e sta per concludersi, ha eliminato sia l’obbligo di conseguire i 24 CFU sia la prova orale finale, che secondo la normativa previgente precedeva la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente.diploma recupero anni scolastici

Rimane però, in quanto non abrogata, almeno per il momento, l’unica condizione stabilita dall’art. 1 comma 9 lettera a) ovvero che si abbia in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.

Secondo i sindacati, in conformità con quanto previsto per il concorso ordinario, coloro che hanno superato lo straordinario dovrebbero acquisire l’abilitazione nel momento in cui si superano le prove. Ciò consentirebbe a tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali di richiedere comunque l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia, operazione che come è noto prevede la presentazione delle relative istanze nel periodo intercorrente fra il 16 e il 24 luglio.

Tale interpretazione della norma non è condivisa dal Ministero, orientato a ritenere che  l’effetto abilitante della procedura straordinaria si abbia solo all’esito del superamento del periodo di prova. Peraltro, secondo questa interpretazione ministeriale, resterebbe il problema degli idonei che, sebbene con le modifiche introdotte sempre con il D.L. 73/2021 entrano a far parte delle graduatorie di merito, non hanno però alcuna certezza di essere immessi in ruolo e quindi, di conseguenza di conseguire l’abilitazione. Verrebbe meno inoltre, anche per i vincitori, la possibilità di conseguire l’abilitazione anche prima dell’immissione in ruolo come previsto dalla stessa legge 159/2019.

Per questo motivo, alcune organizzazioni sindacali stanno comunque invitando i propri iscritti a dichiarare il conseguimento dell’abilitazione per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, per poi impugnare il diniego in sede di contenzioso nel caso di esclusione.

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