Nuovo concorso straordinario docenti da svolgersi entro il prossimo 31 dicembre 2021: lo stabilisce l’emendamento 59.58 al decreto Sostegni Bis, a prima firma Di Giorgi (PD), approvato dalla commissione Bilancio alla Camera. Vediamo cosa dice il testo del nuovo provvedimento che, in ogni caso, dovrà passare l’esame della Camera e del Senato, secondo quanto prevede l’iter di conversione in legge che si dovrà concludere entro il prossimo 24 luglio 2021.
Concorso straordinario per docenti con 3 anni di servizio
L’emendamento 59.58, in buona sostanza, aggiunge all’articolo 59 del decreto Sostegni Bis i commi 9-bis e 10-bis.
Il comma 9-bis prevede una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, destinata ai docenti in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 5, che non rientrano tra quelli di cui al comma 4, ai fini di assunzioni a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022.
I candidati vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva. Le modalità della prova disciplinare e della prova conclusiva devono essere definite con decreto del Ministro dell’istruzione. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva, il candidato è assunto a tempo indeterminato.
Nel corso dall’a.s. 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Il comma 10-bis dispone che i bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono – purché i posti messi a concorso per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia almeno pari a 4 – una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che hanno svolto presso le scuole statali almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10.
Ecco il testo completo dell’emendamento
59.58 Di Giorgi ed altri (PD)
‘Apportare le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: “9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2. 3 e 4, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione, classe di concorso riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione, per una sola classe di concorso per la quale ha maturato almeno una annualità di cui al periodo precedente.
Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare che dovrà tenersi entro il 31 dicembre 2021, da definirsi con decreto del Ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro di cui al periodo precedente.
In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo che vengono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo. Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori”;
b) Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: “10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro iI termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci precedenti, valutabili ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
La riserva di cui al periodo precedente vale su un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. Si procede alla riserva solo nel caso in cui il numero di posti messi a bando, per ciascuna regione classe di concorso o tipologia di posto, è pari o superiore a quattro.”;
c) al comma 13 l’ultimo periodo è soppresso. Conseguentemente al comma 18 sopprimere le seguenti parole: “, anche in deroga al secondo periodo del comma 13;’